Il giudicato sull’inquadramento non esonera dall’onere di specificare le voci retributive nel giudizio di quantificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13175 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno che accerta il diritto all’inquadramento in un livello superiore non è idoneo a conformare la domanda di quantificazione delle conseguenti differenze retributive, se non nei limiti del livello di inquadramento da utilizzare per individuare il trattamento economico. Nel ricorso introduttivo del giudizio di quantificazione, il lavoratore ha l’onere di specificare tutte le componenti del trattamento economico azionato, indicando le ragioni di fatto e di diritto e la norma contrattuale posta a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità della domanda per la voce non specificata. L’omessa indicazione della causa petendi non può essere sanata in appello, ove impedisca alla controparte un’idonea difesa. La censura di omesso esame di fatto decisivo è preclusa dalla doppia conforme.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una banca, aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e il diritto all’inquadramento nel livello superiore. Successivamente, aveva adito il tribunale per ottenere la condanna della banca al pagamento delle differenze retributive, includendo nei conteggi anche un assegno ad personam non assorbibile.
Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo le differenze retributive ma ritenendo generica la richiesta relativa all’assegno ad personam. La corte d’appello aveva rigettato sia il gravame principale del lavoratore, sia quello incidentale della banca, confermando l’inammissibilità della domanda relativa a quella specifica voce retributiva per omessa indicazione della causa petendi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il lavoratore lamentava la violazione degli artt. 111 Cost. e 414 c.p.c. per non aver la corte territoriale individuato il thema decidendum con riferimento alla singola voce retributiva. Il ricorrente, nel lamentare l’omesso esame complessivo del ricorso introduttivo, aveva l’onere di riportare integralmente il contenuto di quell’atto, onere non adempiuto.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che il giudicato riguardava solo il diritto all’inquadramento e genericamente il diritto alle differenze retributive, restando da accertare in tutte le sue componenti il credito relativo. Il giudicato, pertanto, non era idoneo a conformare la domanda di quantificazione se non nei limiti del livello di inquadramento da utilizzare. Nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva l’onere di specificare tutte le componenti del trattamento economico, onere non adempiuto con riguardo all’assegno ad personam. La censura di omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per la preclusione della doppia conforme.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 66 e 68 del CCNL 11/07/1999, è stato ritenuto infondato in conseguenza del rigetto dei primi due e inammissibile sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, anch’esso precluso dalla doppia conforme. La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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