Ricorso privo del riferimento all’art. 360 cod. proc. civ. inammissibile per mancata autocollocazione della censura (Cass. civ. Sez. 1 n. 14547 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata, sicché la parte è onerata di individuare, tra le tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., quella a cui la censura intende riferirsi e di illustrarne le ragioni di fondamento. È pertanto inammissibile il ricorso i cui motivi non contengano alcun riferimento all’art. 360 cod. proc. civ. La giurisprudenza che ammette il ricorso richiamante una pluralità di numeri dell’art. 360 cod. proc. civ. non opera quando la censura si presenti priva di qualsivoglia aggancio al dato normativo ovvero inestricabilmente coacervata, frammista a considerazioni di puro merito e a critiche rivolte alla sola sentenza di primo grado.
Il Fatto
La società convenuta aveva impugnato le delibere assembleari di approvazione dei bilanci di una società a responsabilità limitata relativi a più esercizi. Il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità della delibera di approvazione del bilancio 2010 e, con sentenza definitiva, dichiarava cessata la materia del contendere sulle impugnative concernenti i bilanci degli esercizi precedenti, in ragione della loro riapprovazione a seguito delle rettifiche operate dall’amministratore giudiziario. La corte d’appello confermava entrambe le decisioni. I soci soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società resisteva con controricorso mentre l’altra società restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la completa trascrizione dei quattro motivi ne illuminava la totale assenza di alcun riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., norma che enuclea le ipotesi tassative di ricorribilità avverso le decisioni di merito. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata e grava sulla parte l’onere di individuare la specifica ipotesi di ricorribilità e di illustrarne la fondatezza, non potendo la Corte sostituirsi a tale adempimento.
La Corte ha poi escluso l’operatività del principio, richiamato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è inammissibile il ricorso che nell’epigrafe richiami più numeri dell’art. 360 cod. proc. civ. Tale orientamento presuppone infatti che il ricorrente enuclei nel corpo della censura, con sufficiente evidenza, le diverse obiezioni riferibili con certezza alle singole ipotesi normative. Quando invece tale operazione si riveli impossibile perché il motivo si presenta inestricabilmente coacervato, il ricorso è comunque inammissibile.
Nella specie i motivi erano del tutto privi di aggancio all’art. 360 cod. proc. civ., oltre che frammisti a considerazioni di merito non invocabili in sede di legittimità, che non costituisce un terzo grado di giudizio. La Corte ha conseguentemente condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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