La motivazione apparente rende nulla la sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15860 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza che presenti una motivazione apparente, ossia che, pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tal caso, la nullità opera come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non è consentito all’interprete integrare la motivazione con congetture. La parte che deduce la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha l’onere di provare che l’atto le fu notificato in modo incompleto.
Il Fatto
L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, deducendo la nullità dell’atto per omessa sottoscrizione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’eccezione, ma la CTR Campania, in accoglimento dell’appello del Comune, rigettava il ricorso dell’Istituto, affermando che gli alloggi dell’ente non rivestivano la qualità di “alloggi sociali” e non godendo, quindi, dell’esenzione IMU.
Avverso tale sentenza l’Istituto proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la nullità dell’avviso per omessa sottoscrizione, la violazione di norme sull’esenzione degli “alloggi sociali”, l’errata ripartizione dell’onere probatorio e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo alla nullità dell’avviso per omessa sottoscrizione. Ha precisato che, accertata in fatto la sottoscrizione dell’atto, era onere del contribuente dimostrare che la copia notificata era incompleta. Il ricorso, sul punto, è stato ritenuto non autosufficiente e volto a una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Esaminato poi il quarto motivo, la Corte ha rilevato che la parte, lamentando una motivazione meramente apparente, aveva dedotto un vero e proprio error in procedendo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, ha ricordato che la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione.
Nel caso di specie, la CTR si era limitata ad affermare apoditticamente che gli alloggi dell’IACP non erano “alloggi sociali”, senza argomentare le ragioni di tale esclusione né esaminare le specifiche censure dell’appellante. Tale motivazione è stata giudicata inidonea a rivelare la ratio decidendi, con conseguente nullità della sentenza.
Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, riguardando la normativa sull’esenzione delle abitazioni sociali e la violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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