Il vizio di omesso esame documentale rileva ai fini del litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. 2 n. 16353 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è definitiva e quindi immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, non ricadendo nel divieto di cui all’art. 360, comma 3, c.p.c. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, è censurabile in cassazione mediante la deduzione dei vizi di cui all’art. 360, comma primo, nn. 4) e 5), c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. È fondato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice d’appello, nel ritenere sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario, fonda la decisione su un atto negoziale senza esaminarlo nella sua interezza, omettendo di accertare l’esatto contenuto dei diritti dominicali attribuiti ai soggetti che assume esseri controinteressati.
Il Fatto
Il ricorrente incidentale chiedeva l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una porzione di una corte condominiale, nei confronti dei comproprietari. Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello, adìta dal convenuto soccombente, annullava la sentenza ritenendo violato il contraddittorio, in quanto la domanda avrebbe avuto ad oggetto una parte di corte comune anche ad altri soggetti, non citati in giudizio. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il convenuto originario, limitatamente alla pronuncia sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato con precedenza il ricorso incidentale, atteso il suo carattere potenzialmente dirimente rispetto all’esito del giudizio. In via preliminare, ha ribadito che la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado rimettendo la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva che non ricade nel divieto di separata impugnazione delle sentenze non definitive su mere questioni.
La Corte ha poi ricordato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, può essere censurato in cassazione deducendo il vizio di cui all’art. 360, comma primo, nn. 4) e 5), c.p.c., a seconda della natura processuale o sostanziale del fatto travisato.
Nel caso di specie, la censura del ricorrente incidentale non concerneva una diversa interpretazione degli atti traslativi, bensì la mancata considerazione di una parte decisiva della documentazione. I giudici d’appello avevano fondato la decisione sulla sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario sull’assunto che anche altri due condividenti fossero titolari di diritti sulla corte comune, ma non avevano accertato se tale assegnazione risultasse effettivamente per tabulas dall’atto di divisione.
La Corte ha ritenuto la circostanza decisiva, giacché l’affermazione della comproprietà dipendeva proprio da quanto pattuito in sede di divisione. L’omissione assumeva rilievo anche perché la questione era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio d’appello. Il vizio di omesso esame del documento è stato, quindi, ritenuto fondato, con conseguente accoglimento del ricorso incidentale in relazione al secondo motivo e assorbimento del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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