Disconoscimento Inps del rapporto subordinato e onere della prova sul socio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16727 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti la medesima questione sotto profili tra loro incompatibili, mescolando la violazione di norme di diritto con il vizio di motivazione, poiché non è consentito rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e ricondurle ai mezzi d’impugnazione. In base alla regola di riparto dell’onere probatorio fissata dall’art. 2697 c.c., nel caso di annullamento d’ufficio, da parte dell’Inps, di una posizione previdenziale apparente, grava su colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante della subordinazione. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. è inammissibile in caso di c.d. “doppia conforme”, salvo che la parte indichi le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta aveva respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della ricorrente. Quest’ultima contestava l’annullamento, disposto dall’Inps, del rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società cooperativa, della quale rivestiva la carica di amministratore unico. A seguito di un verbale di accertamento, l’Ente previdenziale aveva ritenuto le due posizioni incompatibili, richiedendo i contributi alla Gestione Commercianti per un determinato periodo. La Corte territoriale aveva affermato che, essendo pacifica la qualità di socia e amministratrice e non contestato lo svolgimento di attività abituale e prevalente, spettava alla parte interessata dimostrare il titolo dell’attività prestata, ossia l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato l’impropria mescolanza di mezzi di impugnazione nel ricorso, che prospettava la medesima questione sotto profili incompatibili: da un lato la violazione dell’art. 1, commi 203 e ss., della l. n. 662 del 1996 e la non corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., dall’altro l’errata ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova testimoniale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26874 del 2018 e Cass. n. 3397 del 2024), la Corte ha ribadito il principio per cui la sovrapposizione delle censure attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente.
Il Collegio ha poi escluso la fondatezza delle censure relative al riparto dell’onere probatorio. La Corte territoriale non aveva affatto negato che l’Inps dovesse provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, ma aveva correttamente ritenuto tale onere assolto, stante la mancata contestazione dello svolgimento di attività abituale e prevalente. Di conseguenza, era onere della ricorrente dimostrare la natura subordinata del rapporto, quale causa di esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. È stato evidenziato come gli argomenti circa la coesistenza del rapporto associativo e di lavoro subordinato del socio-lavoratore non attingessero il nucleo centrale della decisione impugnata.
La pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento in tema di distribuzione degli oneri probatori a seguito di annullamento d’ufficio di una posizione previdenziale apparente. La Corte ha ribadito che l’Inps, in forza del potere di autotutela, può disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto indefettibile del rapporto assicurativo. In tal caso, chi intende far valere l’esistenza del rapporto deve provare in modo certo l’elemento tipico della subordinazione (Cass. n. 809 del 2021). Il ricorso è stato infine dichiarato inammissibile per la parte in cui rimetteva in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, nonché per il vizio di motivazione, versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, senza che la parte avesse indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due pronunce.
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Nota della Redazione
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