L’omessa pronuncia sulla sospensione non è vizio di infrapetizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17151 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., va riferito all’istanza con cui la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale sul diritto sostanziale dedotto in giudizio. Non è configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione di un provvedimento di carattere ordinatorio, quale la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ.. L’inammissibilità del motivo di ricorso concernente l’omessa pronuncia su tale istanza comporta l’inammissibilità del motivo con cui si deduce la violazione di legge per la mancata sospensione. La sentenza d’appello che conferma integralmente la decisione di primo grado non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., essendo onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.
Il Fatto
Un soggetto, titolare di una ditta individuale, riceveva la notifica di una cartella esattoriale emessa per il recupero di un contributo comunitario, erogato per un progetto di investimento, successivamente revocato dall’amministrazione regionale per inadempienze riscontrate in sede di rendicontazione. Il contribuente proponeva opposizione avverso la cartella dinanzi al Tribunale, chiedendo preliminarmente la sospensione del processo in attesa della definizione di un giudizio già pendente, con cui contestava la legittimità della revoca del beneficio. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e la Corte d’appello, confermando la decisione, rigettava il gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, con cui si deduceva, rispettivamente, l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del processo e la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione necessaria.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il vizio di infrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. sussiste solo quando il giudice omette di pronunciare su una domanda volta all’emissione di un provvedimento giurisdizionale sul diritto sostanziale. Tale dovere non si estende all’adozione di provvedimenti di carattere ordinatorio, come la sospensione necessaria del giudizio, la cui omissione non è quindi deducibile come vizio di omessa pronuncia. L’inammissibilità del primo motivo ha comportato, di conseguenza, l’inammissibilità del secondo, in quanto strettamente dipendente.
Quanto al terzo motivo, avente ad oggetto l’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità in applicazione della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.. Il giudizio di appello, introdotto nel 2014, era infatti soggetto alla disciplina che esclude l’impugnabilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., della sentenza che conferma la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni dimostrandone la diversità, onere non assolto nel caso di specie.
La Corte ha infine escluso la sussistenza di anomalie motivazionali nei sensi richiesti dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, reputando il percorso argomentativo dei giudici di merito giuridicamente corretto e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese.
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Nota della Redazione
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