L’opposizione all’esecuzione per consegna è improponibile se proposta dopo la chiusura del processo (Cass. civ. Sez. 3 n. 17393 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l’esecutato, anche ove alleghi la qualità di terzo detentore qualificato o possessore del bene, non può proporre opposizione all’esecuzione successivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica con l’immissione in possesso dell’avente diritto. Il terzo che dimostri la propria qualità di detentore o possessore può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo. L’improponibilità originaria dell’opposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso del giudizio, va rilevata anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, che pronuncia sul ricorso cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
Il Fatto
La società utilizzatrice di un’imbarcazione in leasing veniva cancellata dal registro delle imprese dopo la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa. Successivamente, la società concedente otteneva un decreto ingiuntivo di consegna del bene nei confronti della società estinta e iniziava l’esecuzione forzata. Il socio unico della società cancellata, nel frattempo divenuto detentore dell’imbarcazione, proponeva opposizione all’esecuzione, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la sua domanda, ritenendo l’opposizione inammissibile o infondata. L’opponente ricorreva quindi per cassazione, deducendo l’inesistenza del titolo, formatosi nei confronti di un soggetto già estinto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato pregiudizialmente l’improponibilità dell’originaria opposizione all’esecuzione, potendo tale carenza essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità. Dai fatti di causa è emerso, infatti, che il ricorso in opposizione era stato depositato il 25 marzo 2014, mentre l’ufficiale giudiziario aveva già immesso l’avente diritto nel possesso del bene il 10 marzo 2014, con conseguente chiusura del processo esecutivo.
Il principio è fermo: l’opposizione all’esecuzione è improponibile se il ricorso è depositato dopo la chiusura del processo esecutivo, che, nell’esecuzione per consegna, si verifica con l’avvenuta consegna del bene. La Corte richiama i precedenti di legittimità secondo cui tale chiusura coincide con l’immissione in possesso dell’avente diritto.
La Corte ha poi escluso che l’opponente, pur allegando la propria qualità di terzo detentore, potesse giovarsi della giurisprudenza che ammette l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. da parte del terzo non contemplato dal titolo: tale possibilità, infatti, presuppone che l’opposizione sia proposta prima della conclusione del processo esecutivo. In ogni caso, il terzo detentore che non abbia ricevuto la notifica del titolo e del precetto, ha comunque la possibilità di tutelarsi proponendo opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. nel termine di venti giorni dall’atto conclusivo, oppure, ricorrendone le condizioni, tramite i rimedi a tutela del possesso.
Pertanto, la Corte ha dichiarato l’improponibilità dell’opposizione e, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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