Improcedibile il ricorso per cassazione depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17412 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis. L’inosservanza di tale termine è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, né può trovare applicazione l’istituto della rimessione in termini, che non opera nel giudizio di legittimità. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente con atto tardivamente depositato non può essere presa in considerazione.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di permesso di lungo soggiorno, proponeva ricorso al Tribunale per ottenere dall’INPS il pagamento degli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.). Il giudice di primo grado rigettava la domanda per mancata produzione della documentazione reddituale.
La Corte d’Appello, rigettate le istanze di sospensione e di rinvio pregiudiziale, confermava la decisione. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, notificato all’INPS l’8 maggio 2023 e depositato in cancelleria, telematicamente, solo il 25 agosto 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via pregiudiziale la questione della tempestività del deposito del ricorso. Ha rilevato che, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149/2022, l’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. impone il deposito del ricorso entro venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilità.
Nella specie, il ricorso, notificato l’8 maggio 2023, era stato depositato il 25 agosto 2023, oltre tre mesi dopo la notifica, con evidente superamento del termine perentorio. La Corte ha precisato che l’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del resistente, atteso che il principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ. attiene alle sole nullità per vizi di forma e non alla violazione di termini perentori.
La Corte ha inoltre escluso che l’eccezione formulata nel controricorso tardivamente depositato dall’INPS possa essere considerata, e ha precisato che nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini, irrilevante essendo la causa del mancato tempestivo adempimento.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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