La decadenza per il ricalcolo della pensione non estingue il diritto, ma opera solo sui ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17468 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di domanda di ricalcolo o adeguamento di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza prevista dall’art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011 e interpretato dall’art. 6 d.l. n. 103/1991, ancorché applicabile anche alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, non produce l’effetto di estinguere il diritto del pensionato alla riliquidazione, ma limita la propria efficacia ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente la proposizione della domanda giudiziale. La decadenza mobile, operando soltanto sui ratei ultratriennali, realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo, evitando che la prestazione risulti decurtata per sempre in modo contra legem.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto domanda giudiziale per ottenere la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento, chiedendo la neutralizzazione dell’ultima contribuzione non utile e meno favorevole. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Perugia, in totale riforma, l’aveva respinta ritenendo maturato il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970.
Avverso tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla decadenza per avere la Corte territoriale collegato ad essa un effetto totalmente estintivo del diritto alla riliquidazione della prestazione. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto la censura fondata, prendendo atto del consolidato orientamento secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle pensioni liquidate prima del giugno 2011, con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova normativa. La questione controversa riguardava, tuttavia, l’efficacia temporale della decadenza: se essa colpisca integralmente il diritto affermato dal pensionato ovvero solo i ratei maturati fino al triennio antecedente la proposizione dell’azione giudiziaria.
La Corte d’Appello aveva respinto in toto la domanda, escludendo ogni spazio per forme di decadenza mobile. Il Collegio ha invece inteso dare continuità all’orientamento, espresso da Cass. n. 17430/2021 e confermato da Cass. n. 27116/2025, secondo cui la decadenza non estingue il diritto alla riliquidazione ma limita i propri effetti ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale.
La pronuncia richiamata evidenzia come l’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi ultratriennali realizzi un giusto bilanciamento tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo, sanzionando comunque il pensionato con la perdita dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda. La tesi opposta produrrebbe invece una pensione decurtata per sempre, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze, in una situazione di possibile ignoranza del pensionato quanto all’esatto importo della prestazione, incidendo su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta dagli artt. 3, 36 e 38 Cost.
La Corte territoriale, avendo accolto integralmente l’eccezione di decadenza anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecedente la domanda, è incorsa nella denunciata violazione di legge. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.