Omessa pronuncia sulla base imponibile dell’imposta unica: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 17970 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della natura non illecita dell’attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione non incide sulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse, che è dovuta anche per le raccolte effettuate al di fuori del sistema concessorio. Costituisce omessa pronuncia la mancata statuizione sul criterio di quantificazione della base imponibile applicabile all’annualità d’imposta 2015, atteso che il meccanismo dell’imponibile forfettario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014 opera solo per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2016. L’obiettiva incertezza interpretativa è esclusa per i periodi successivi alla norma di interpretazione autentica del 2010.
Il Fatto
La società e il titolare di una ricevitoria impugnavano l’avviso di accertamento con cui era stata accertata, per l’anno d’imposta 2015, la debenza dell’imposta unica sui concorsi a pronostico e sulle scommesse, quantificata in via induttiva. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo infondate le eccezioni di discriminatorietà della normativa nazionale e di illegittimità dell’atto per mancata traduzione in lingua inglese.
Avverso la sentenza, la società contribuente proponeva ricorso in cassazione con quattro motivi, deducendo l’omessa pronuncia su alcune questioni e la violazione dei principi europei di libertà di stabilimento e di non discriminazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, premessa la natura consolidata del formante giurisprudenziale in materia, rigetta il primo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia sulla distinzione tra attività lecita e illecita. Richiamando il proprio orientamento, conferma che la natura non illecita dell’attività del bookmaker estero privo di concessione non esclude l’applicazione dell’imposta unica, anzi postula la realizzazione del presupposto d’imposta. Né sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di merito ha esaminato la questione, sia pure con motivazione non condivisa dalla parte.
Accoglie invece il secondo motivo, ritenendo fondata la denunciata omessa pronuncia sul criterio di quantificazione dell’imposta. La Corte rileva che l’avviso di accertamento, relativo all’annualità 2015, applica il meccanismo dell’imponibile forfettario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014, criterio che però concerne solo i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016. Nessuna statuizione sul punto è riscontrabile nella sentenza impugnata, con conseguente necessità di rinvio per una nuova valutazione.
Il terzo motivo è rigettato. La Corte esclude la discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, e nega la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale. Infondate sono anche le censure relative alla procedura di regolarizzazione, che richiedeva un impegno del contribuente e non l’ottenimento della licenza.
Il quarto motivo è infondato, poiché l’obiettiva incertezza normativa, riconosciuta per il periodo antecedente alla novella del 2010, risulta superata per l’annualità successiva. La Corte cassa la sentenza con rinvio, demandando al giudice del merito la decisione anche sulle spese.
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Nota della Redazione
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