Efficacia panprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione: spetta al giudice ordinario il contributo per i rifiuti ex lege regionale Campania (Cass. civ. Sez. Un. n. 18625 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a norma dell’art. 59, comma 1, l. n. 69/2009, è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo, realizzando la c.d. efficacia panprocessuale. Tale efficacia si produce nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ricorrendo anche quando, ferma l’identità di personae, causa petendi e petitum sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del petitum formale. Ne consegue che la controversia concernente il contributo dovuto ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 28 l. Reg. Campania n. 4/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una pretesa creditoria riconosciuta ex lege, estranea all’esercizio di un potere pubblico.
Il Fatto
Il Comune di Tufino aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la società affidataria del servizio integrato di gestione dei rifiuti e la Città Metropolitana di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.672.729,08 per “quote di ristoro ambientale” maturate, in base all’art. 28 l. Reg. Campania n. 4/2007 e all’art. 2 del reg. regionale n. 8/2012, dal maggio 2011 al giugno 2012, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte di appello di Napoli, in sede di gravame, aveva riformato la sentenza, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La causa, riassunta dinanzi al TAR Campania, aveva visto la società convenuta eccepire nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR, ritenendo la controversia estranea alla propria giurisdizione, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il proprio precedente specifico, Cass. Sez. U. 3 giugno 2024, n. 15464. In quella occasione, la Corte aveva qualificato la domanda di pagamento del contributo come una pretesa creditoria, determinata sulla base di una disciplina normativa, rispetto alla quale è del tutto estraneo un rapporto permeato, anche solo mediatamente, dall’esercizio di un potere pubblico. La controversia, per il suo oggetto, secondo il criterio del petitum sostanziale, corre nell’alveo di un rapporto paritetico tra le parti, afferendo alla fase dell’esecuzione dell’insorto rapporto obbligatorio, rispetto al quale non possono che escludersi scelte discrezionali dell’amministrazione.
La decisione si fonda poi sull’art. 59, comma 1, l. n. 69/2009, che positivizza il principio dell’efficacia panprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione. La Corte osserva che le sentenze sulla giurisdizione, rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. — cui spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione — producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda. Tale identità ricorre anche quando, ferma l’identità di personae, causa petendi e petitum sostanziale, le domande si distinguano solo per il petitum formale, come nel caso di contributi maturati in un diverso periodo temporale.
Il giudicato sulla giurisdizione, fondandosi sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia panprocessuale la questione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente una diversa pronuncia sul punto. La Corte ha, pertanto, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 950/2022, dinanzi alla quale ha rimesso le parti. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese processuali, non avendo alcuna parte preso posizione sul conflitto sollevato d’ufficio dal TAR.
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Nota della Redazione
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