La decadenza per il ricalcolo della pensione decorre dall’entrata in vigore della norma, non dal riconoscimento parziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19031 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, che ha novellato l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte. La nuova disciplina, che introduce ex novo un termine di decadenza, non ha effetto retroattivo: per le prestazioni già liquidate alla data di entrata in vigore della norma, il termine decorre da quest’ultima data, in applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c. La decadenza riguarda, considerata la natura della prestazione, unicamente le differenze sui ratei maturati nel triennio precedente la domanda giudiziale, e non l’intera pretesa del pensionato, il cui diritto al trattamento resta integralmente tutelato.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Pescara, riconosceva ad alcuni ex dipendenti Enel il diritto alla riliquidazione della pensione a carico del Fondo del Personale dipendente Enel, gestito dall’Inps. I giudici di merito ritenevano che la percentuale dell’80% dell’assegno, rispetto alla retribuzione finale, andasse calcolata su tutte le voci retributive pensionabili, inclusa la parte variabile, e non solo sugli elementi fissi come operato dall’ente previdenziale. La Corte territoriale respingeva altresì l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, ritenendo la nuova disciplina di cui all’art. 38 del d.l. n. 98/2011 applicabile solo alle prestazioni riconosciute dopo il 6 luglio 2011.
L’Inps ricorre per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato, in relazione all’art. 252 disp. att. c.c., lamentando l’erronea esclusione dell’applicabilità del termine di decadenza alle pensioni con decorrenza anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ritiene fondati. In via preliminare, il profilo di censura sulla specificità del motivo di appello in punto di decadenza è ammissibile, rispettando il principio di autosufficienza, ed è fondato: la statuizione del Tribunale, che aveva escluso l’applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c., era stata specificamente censurata dall’Istituto.
Nel merito, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, applicabile alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della norma, ma solo a decorrere da tale data, in ossequio ai principi delle Sezioni Unite n. 15352 del 2015 in tema di termini introdotti per la prima volta. La nuova decadenza non può avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge: la decorrenza è fissata facendo riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa, realizzando un bilanciamento tra il fine sollecitatorio del legislatore e la tutela del privato, che non può subire le conseguenze di un’inerzia non imputabile.
La Corte precisa inoltre che la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria, unico atto idoneo a impedirla. Il d.l. n. 98/2011 ha aggiunto all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 il comma sulla decadenza per le azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte e un art. 47-bis sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.
L’intento del legislatore è quindi quello di incidere unicamente sui ratei pregressi, attuando un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’esigenza di certezza: l’applicazione della decadenza ai soli ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale, e non all’intera pretesa, evita una decurtazione contra legem e una lesione di una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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