Il calcolo della NASpI non include la retribuzione persa: inammissibile il ricorso INPS privo di specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20100 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modificazione della domanda che incida sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, senza introdurre un tema di indagine completamente nuovo, integra una consentita emendatio libelli e non una mutatio libelli, con la conseguenza che non è inammissibile la precisazione della retribuzione-parametro richiesta. Il ricorso per cassazione che lamenti l’erronea inclusione della c.d. “retribuzione persa” nella retribuzione imponibile di cui all’art. 4 d.lgs. n. 22/2015 deve indicare puntualmente, a fronte dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito, la retribuzione virtuale che si assume utile in relazione ai periodi di integrazione salariale, a orario ridotto o a zero ore. La sola affermazione dell’avvenuta ammissione della fondatezza della pretesa, unitamente alla mancata illustrazione dello specifico pregiudizio subìto, determina l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di specificità e determinatezza di cui all’art. 366 c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha accolto la domanda della lavoratrice volta a ottenere una più elevata indennità NASpI liquidata in via anticipata, includendo nella retribuzione imponibile la c.d. “retribuzione perduta”, ossia quella che la stessa avrebbe percepito se non fosse stata sospesa dal lavoro.
L’Istituto di previdenza ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in via pregiudiziale, la mutatio libelli per la proposizione di una domanda nuova in memoria integrativa e, nel merito, l’erronea inclusione della “retribuzione perduta” nella base di calcolo della prestazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso il primo motivo, escludendo la configurabilità di una mutatio libelli. Il mutamento della domanda è tale solo quando introduce un tema di indagine nuovo, che determina uno spostamento dei termini della contestazione, disorientando la difesa avversaria.
Nel caso di specie, la lavoratrice non ha mutato l’oggetto del giudizio, ma ha precisato il contenuto della retribuzione-parametro, includendovi la retribuzione “nel suo valore pieno”. Tale precisazione, lungi dal costituire una modifica dei fatti costitutivi del diritto, rappresenta una qualificazione contenutistica della retribuzione imponibile, secondo criteri determinativi derivanti dall’interpretazione delle norme previdenziali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato come la tesi dell’INPS sull’esclusione della “retribuzione persa” si ponesse in antitesi con le difese spiegate nei gradi di merito, dove l’Istituto aveva ammesso la fondatezza della pretesa, parametrata alla retribuzione piena, per i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.
Il mutato atteggiamento processuale avrebbe richiesto, nel rispetto dei canoni di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., l’indicazione puntuale della retribuzione virtuale che si assume utile per i diversi periodi di integrazione salariale. Tale onere non è stato rispettato, risultando il ricorso privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando anche la mancata illustrazione dello specifico pregiudizio subìto dall’Istituto, il quale non era risultato soccombente sul tema dell’inclusione della retribuzione perduta.
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Nota della Redazione
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