Revisione prezzi appalti Pnrr estranea alla contabilità pubblica: inammissibile il parere ex art. 2 l. n. 1/2026 (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 41 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, sia nella disciplina generale di cui all’art. 7 l. n. 131/2003 sia in quella speciale di cui all’art. 2 l. n. 1/2026, relativa a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Pnrr e del Pnc. La disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici non attiene a tale materia, poiché non persegue obiettivi di contenimento della spesa pubblica ma regola il riequilibrio economico del rapporto contrattuale tra committente e appaltatore. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di parere volta a ottenere chiarimenti sull’istituto applicabile alla variazione dei prezzi negli appalti Pnrr aggiudicati entro il 30 giugno 2023, ancorché formulata ai sensi della nuova disciplina speciale.
Il Fatto
Il Comune di Vinovo (TO) ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 l. n. 1/2026, concernente la disciplina legale della revisione dei prezzi applicabile ai contratti di appalto di lavori aggiudicati entro il 30 giugno 2023, con particolare riferimento agli interventi Pnrr finanziati con risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito dal d.l. n. 50/2022. La richiesta, che riproponeva le medesime questioni di una precedente istanza dichiarata inammissibile con deliberazione n. 21/2026/PAR, era articolata in tre quesiti: l’inapplicabilità dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022 alle opere finanziate dal FOI; l’inapplicabilità dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022 per mancata emanazione del decreto ministeriale ivi previsto; l’individuazione dell’istituto corretto della variazione dei prezzi per gli appalti Pnrr aggiudicati entro il 30 giugno 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il sistema delle funzioni consultive intestate alle Sezioni regionali di controllo, rilevando che, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 1/2026, coesistono una funzione generale, disciplinata dall’art. 7 l. n. 131/2003, e una funzione speciale, disciplinata dall’art. 2 l. n. 1/2026, limitata a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete relative all’attuazione del Pnrr-Pnc. La richiesta in esame è stata ritenuta univocamente riconducibile a quest’ultima disciplina, attesa la riferibilità a una fattispecie concreta e la formulazione espressa ai sensi dell’art. 2 l. n. 1/2026.
Quanto ai requisiti di ammissibilità, la Sezione ha osservato che l’art. 2 l. n. 1/2026 richiede che le questioni abbiano valore complessivo non inferiore a un milione di euro e siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Tali requisiti attengono a elementi fattuali estrinseci e non implicano un esame delle questioni giuridiche oggetto della richiesta.
Nondimeno, nell’ipotesi in cui la richiesta risulti inammissibile perché estranea alla materia della contabilità pubblica, il Collegio ha ritenuto di fare ricorso al principio della ragione più liquida per dichiarare immediatamente l’inammissibilità, omettendo ogni altra considerazione. La Sezione ha richiamato le argomentazioni del parere n. 21/2026/PAR, ribadendo che la disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici non attiene alla materia della contabilità pubblica, alla quale i pareri sono espressamente circoscritti anche nella nuova disciplina speciale.
La revisione dei prezzi, ha precisato la Sezione, non è assimilabile alle norme di contenimento della spesa pubblica, poiché non persegue specifici obiettivi di contenimento ma regola il riequilibrio economico del rapporto contrattuale, riconoscendo all’appaltatore il diritto a un corrispettivo maggiore al ricorrere di specifici presupposti. L’effetto sulla spesa dell’amministrazione appaltante è quindi solo indiretto ed estraneo alla ratio normativa. La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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