Regolarità dei rendiconti elettorali e conformità a legge delle spese sostenute dalle liste per le elezioni comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 136 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la verifica di conformità a legge delle spese si sostanzia nell’accertamento della sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale, in base alla tipologia delle spese ammissibili indicate dalla legge n. 515/1993. Il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, dovendo il Collegio riscontrare la conformità alla legge delle fonti di finanziamento e la regolarità dei rendiconti presentati.
Il Fatto
A seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Desio (MB), comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto soggetto al controllo del Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, il Collegio ha avviato l’attività istruttoria richiedendo al Comune, con nota trasmessa a mezzo p.e.c., la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti alla tornata elettorale, con i riferimenti dei rappresentanti obbligati al deposito del rendiconto delle spese elettorali sostenute. L’Ente ha riscontrato la richiesta trasmettendo l’elenco delle liste e la delibera di insediamento del Consiglio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la natura del controllo attribuitogli, richiamando l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, che ha esteso la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Ha altresì richiamato i “Primi indirizzi interpretativi” approvati dalla Sezione delle Autonomie n. 24/2013 e gli indirizzi di orientamento di cui alla deliberazione n. 12/2014, evidenziando come per conformità a legge debba intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale.
Quattordici liste, movimenti e partiti hanno partecipato alla competizione elettorale nel Comune di Desio e hanno trasmesso i relativi rendiconti delle spese elettorali alla Sezione, con comunicazioni protocollate tra il 25 giugno 2025 e il 6 febbraio 2026. Il Collegio ha esaminato la documentazione pervenuta, anche a seguito dell’attività istruttoria instauratasi a ragione di criticità emerse dall’analisi dei rendiconti pervenuti.
All’esito dell’esame, il Collegio ha rilevato che sei liste non hanno sostenuto alcuna spesa. Con riferimento alle altre otto liste, il rendiconto di ciascuna di esse rispetta i requisiti previsti dalla previsione legislativa vigente. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge n. 515/1993, il Collegio ha riscontrato la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime, accertando che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.