Parifica con eccezioni dei rendiconti regionali 2023 e 2024 per violazioni contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale ha natura certativa e può concludersi con una parifica con eccezioni qualora le criticità riscontrate, pur rendendo non parificabili singole poste, non compromettano radicalmente gli equilibri di bilancio. È illegittimo l’accantonamento al fondo perdite società partecipate che non consideri le perdite di una società in concordato preventivo, fattispecie non esclusa dall’obbligo ex art. 21 T.U.S.P., a differenza della liquidazione. Il fondo contenzioso deve essere puntualmente parametrato ai singoli rischi di soccombenza, con divieto di prelievi per controversie non censite. Gli impegni di spesa richiedono obbligazioni giuridicamente perfezionate e la disponibilità finanziaria; è illegittimo l’impegno assunto senza copertura e la spesa per indennità fondate su norme dichiarate costituzionalmente illegittime. È non genuino l’appalto che celi una somministrazione di personale, elusivo del divieto assunzionale ex art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016.
Il Fatto
La Giunta regionale del Molise ha trasmesso alla Sezione di controllo le proposte di rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024. Il giudizio sul rendiconto 2023 era stato sospeso in attesa della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione sul ricorso avverso la mancata parifica del rendiconto 2022, poi parzialmente accolto con conferma della non parifica. Dopo l’abrogazione della legge regionale di approvazione del rendiconto 2023, i giudizi sui due esercizi sono stati riuniti per connessione oggettiva e trattati in unica sede.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato l’insufficienza dell’accantonamento al fondo perdite società partecipate per il biennio, non avendo la Regione considerato le perdite di una società in concordato preventivo di cui è socio unico, erroneamente ritenuta esclusa dall’obbligo ex art. 21 T.U.S.P., e ha rilevato prelievi dal fondo contenzioso per coprire controversie non censite, in violazione del principio di puntuale correlazione tra rischio e accantonamento.
Quanto alla spesa, la Corte ha dichiarato illegittimi impegni e pagamenti per indennità basate su una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, non potendo operare il riassorbimento ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 in assenza del perdurante godimento del trattamento. Ha inoltre stigmatizzato pagamenti eseguiti in favore del creditore originario dopo la notifica di un pignoramento e l’assunzione di impegni su capitoli privi di dotazione finanziaria, successivamente solo dotati dalla legge di assestamento.
La Sezione ha infine qualificato come appalto non genuino un contratto di servizi che celava una mera somministrazione di personale, con potere organizzativo e direttivo in capo alla Regione, stipulato durante la vigenza del divieto assunzionale ex art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, per ritardi nell’approvazione e trasmissione dei documenti contabili. Ha giudicato le criticità di estensione limitata e non tali da compromettere l’intero ciclo di bilancio, pronunciando la parifica con eccezioni dei rendiconti, con esclusione delle specifiche poste e l’invito a porre rimedio alle criticità.
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Nota della Redazione
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