Il gestore di struttura ricettiva non è agente contabile per l’imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 36 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, quale responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020, non riveste la qualifica di agente contabile in relazione all’imposta di soggiorno. La sua obbligazione ha natura esclusivamente tributaria, configurandosi un’ipotesi di solidarietà passiva con il soggetto passivo, con la conseguenza che le controversie relative alla resa del conto e agli eventuali mancati versamenti appartengono alla giurisdizione del Giudice tributario, e non già a quella della Corte dei conti. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in primo grado, ai sensi dell’art. 15 c.g.c.
Il Fatto
Con distinti decreti, il Giudice monocratico della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria aveva assegnato a diversi gestori di strutture ricettive del Comune di Passignano sul Trasimeno il termine di trenta giorni per il deposito dei conti giudiziali, relativi alle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2017 al 2019. I conti non erano stati depositati, configurandosi l’ipotesi di cui all’art. 141, comma 6, c.g.c., che imporrebbe la compilazione d’ufficio dei conti a spese dell’agente e l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria.
I giudizi, tutti aventi ad oggetto il mancato deposito di conti relativi all’imposta di soggiorno, venivano riuniti per connessione oggettiva, essendo fondati sulla medesima questione giuridica concernente la natura del rapporto tra il gestore della struttura e il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha dichiarato il difetto di giurisdizione, richiamando i propri precedenti (sentenze n. 13/2026 e n. 17/2026) e l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1527/2026. Tale ultimo arresto ha chiarito che, a seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che della presentazione della dichiarazione e degli altri adempimenti previsti.
La previsione normativa determina l’instaurarsi di un rapporto di natura eminentemente tributaria anche con riferimento alla posizione dell’albergatore, che cessa di essere un “mero” incaricato della riscossione e del riversamento dell’imposta. Egli diviene, invece, coobbligato d’imposta in virtù di un rapporto di solidarietà passiva derivata, come già evidenziato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2545/2018.
Ne consegue che la qualificazione del gestore come agente contabile viene meno, non potendo più configurarsi un rapporto di servizio con l’ente impositore per la riscossione del tributo. La verifica sulla regolarità dei versamenti e l’eventuale responsabilità per mancati versamenti non deve pertanto avvenire nella sede del giudizio di conto, ma nell’ambito dell’ordinario procedimento tributario.
La Corte ha quindi rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 c.g.c., il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario, definendo il giudizio con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese, in ragione dell’esito del giudizio. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti di competenza.
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Nota della Redazione
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