Riliquidazione pensioni ex comparto difesa e sicurezza: la Corte dei conti applica la sentenza cost. n. 167/2025 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 165 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica volto a garantirne l’adeguatezza nel tempo, ma non determina un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. Non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, purché la scelta legislativa contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza, da compiere alla luce del quadro economico-finanziario. La misura di “raffreddamento” della rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 non ha natura tributaria, non incidendo sul quantum della pensione già percepita, e non viola gli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., né il principio di temporaneità delle misure eccezionali, poiché solo la totale paralisi o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con i parametri costituzionali.
Il Fatto
Gli appellanti, ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza titolari di trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria che aveva rigettato la loro domanda di riliquidazione della pensione senza le decurtazioni derivanti dal meccanismo di rivalutazione introdotto dalla legge finanziaria n. 197 del 2022. In primo grado era stata lamentata l’incostituzionalità dell’art. 1, commi 309 e 310, della legge, sotto i profili della irragionevolezza della parziale rivalutazione per il biennio 2023-2024 e del cd. effetto trascinamento.
Il giudice di prime cure aveva richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2025, dichiarando la norma frutto di una scelta ragionevole e proporzionata del legislatore. In appello, gli istanti hanno reiterato le censure di illegittimità costituzionale, chiedendo anche la sospensione del processo in attesa della decisione della Consulta su una questione analoga sollevata dalla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha preliminarmente rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli appellanti in ragione della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 13 novembre 2025, che ha dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Tuttavia, la richiesta di cessazione della materia del contendere non ha potuto trovare accoglimento per l’assenza dell’accettazione dell’INPS, sicché il giudizio è proseguito nel merito.
Nel merito, la Corte ha richiamato le argomentazioni della sentenza n. 167/2025, che ha ricostruito i principi in materia di perequazione: la garanzia dell’adeguatezza non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione del quantum di tutela, e il principale indice di non irragionevolezza è la considerazione differenziata dei trattamenti in base all’importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. La misura in esame salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni più modeste e segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne alcuno dalla rivalutazione.
Quanto alla prospettata natura tributaria della misura, la Corte ha escluso che il meccanismo di raffreddamento configuri una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, trattandosi di un mero risparmio di spesa che non incide sul quantum della pensione già percepita, comunque incrementato seppure in misura ridotta. È stata altresì esclusa la disparità di trattamento tra categorie di lavoratori, in quanto il meccanismo si applica in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti, e la posizione dei pensionati non è comparabile con quella dei lavoratori attivi.
La Corte ha infine disatteso la tesi del carattere eccezionale e non reiterabile delle misure di raffreddamento, rilevando che solo la totale paralisi o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost. In applicazione di tali principi, l’appello è stato respinto con conferma della sentenza gravata e compensazione delle spese di difesa, in considerazione della giurisprudenza sopravvenuta in corso di causa.
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Nota della Redazione
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