Ritenute fiscali sulla pensione: giurisdizione contabile e non tributaria (Corte dei Conti Sez. II App. n. 120 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuabile nell’effettiva natura della controversia e nella consistenza delle situazioni giuridiche soggettive dedotte. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse quelle in cui si alleghi l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica. La controversia avente ad oggetto la restituzione di somme trattenute dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sul trattamento pensionistico per presunta violazione di una convenzione internazionale contro la doppia imposizione attiene al trattamento pensionistico e identifica il giudice del rapporto nel giudice contabile, restando estraneo l’esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario.
Il Fatto
Un pensionato pubblico, già magistrato amministrativo, aveva adito il giudice ordinario per ottenere la restituzione dell’importo di euro 61.622,67, corrispondente alle ritenute IRPEF operate dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sulla pensione di anzianità nel 2016, anno del trasferimento della residenza in Tunisia. Il Tribunale del Lavoro di Milano aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile. Il ricorrente aveva quindi riassunto la causa dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, la quale aveva tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario, ritenendo che la questione attenesse all’imponibilità IRPEF del trattamento pensionistico e al rapporto con l’Erario. Avverso tale decisione il pensionato ha proposto appello, chiedendo l’affermazione della giurisdizione contabile. L’INPS ha resistito, eccependo la natura tributaria del petitum e la propria carenza di legittimazione passiva quale mero sostituto d’imposta, nonché la carenza di interesse ad agire per la già presentata istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione seconda centrale d’appello, ha accolto il gravame richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione va determinata sulla base del petitum sostanziale, identificato in funzione della concreta pronuncia richiesta e della causa petendi. Nella fattispecie, la domanda risultava incentrata sull’accertamento del carattere indebito delle trattenute operate dall’INPS sulla pensione e, quindi, sulla contestazione della legittimità di atti direttamente incidenti sulla misura del diritto a pensione, con l’obiettivo di ottenere il trattamento pensionistico nella misura di diritto.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7755/2017, secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza. Tale giurisdizione esclusiva, fondata sugli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
La Corte ha inoltre condiviso l’orientamento espresso da Cass. Sez. V n. 24298/2019, per cui la domanda di rimborso delle ritenute IRPEF operate dall’ente previdenziale sulla pensione attiene al trattamento pensionistico e identifica il giudice contabile quale giudice del rapporto. Ha infine escluso l’appartenenza alla giurisdizione tributaria delle controversie tra sostituto e sostituito relative al legittimo esercizio del diritto di rivalsa, trattandosi di rapporti in cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto con l’Erario.
In accoglimento dell’appello, la Corte ha dichiarato la propria giurisdizione sulla controversia, disponendo il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), cod. giust. contabile, per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sulle spese del grado. Ha, conseguentemente, rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell’INPS e di carenza di interesse ad agire, ritenendo i rapporti con l’ente previdenziale e con l’Amministrazione finanziaria distinti e azionabili anche in via cumulativa.
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Nota della Redazione
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