Prescrizione dei crediti del detenuto-lavoratore: unicità del rapporto e decorrenza dalla cessazione effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21162 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro carcerario, i periodi di inattività del detenuto-lavoratore, intercorrenti tra una chiamata al lavoro e l’altra, non configurano cessazioni del rapporto di lavoro, ma mere sospensioni dello stesso. Il rapporto deve essere considerato unitario e continuativo, in ragione delle sue peculiarità e della sua funzione rieducativa, non essendo configurabili interruzioni volontariamente concordate in un contesto di soggezione. La prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione dello stato di detenzione o da altre circostanze, previamente intervenute e oggettivamente valutabili, significative di una definitiva cessazione dell’attività lavorativa, la cui allegazione grava sull’amministrazione.
Il Fatto
Un detenuto proponeva domanda nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere l’adeguamento della retribuzione spettante per l’attività lavorativa prestata in carcere in modo continuativo tra il novembre 2007 e il giugno 2020. Il tribunale rigettava la domanda, dichiarando prescritto il credito, e la corte d’appello confermava la decisione.
Secondo i giudici di merito, la prestazione lavorativa non aveva avuto carattere continuativo, essendo stata intervallata da periodi di inattività. Tale circostanza avrebbe integrato distinti rapporti di lavoro a termine, ciascuno con autonoma decorrenza della prescrizione. L’ultimo rapporto, conclusosi nel gennaio 2015, avrebbe comportato l’integrale maturazione della prescrizione al momento del primo atto interruttivo, nell’ottobre 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., in quanto il suo accoglimento risultava assorbente rispetto alle altre censure concernenti l’onere della prova e la forma del contratto a termine.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha chiarito che, con riferimento al lavoro carcerario, le cessazioni intermedie non sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto. L’attività è caratterizzata da chiamate e turni predeterminati in un unico contesto detentivo e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale esclude la configurabilità di contratti a termine volontariamente concordati.
La prescrizione dei crediti retributivi del detenuto-lavoratore inizia, pertanto, a decorrere dalla fine del rapporto, da intendersi come unico. Tale cessazione può coincidere con la fine della detenzione o con altre circostanze oggettive di definitiva cessazione dell’attività lavorativa, che l’amministrazione ha l’onere di allegare. Al contrario, i periodi in cui la persona è in attesa della chiamata non rilevano, versando essa in una condizione di soggezione e metus.
La sentenza impugnata è stata censurata per non aver considerato che, dopo il gennaio 2015, vi era stato un ulteriore periodo lavorativo nel 2016, senza spiegarne l’efficacia sulla prescrizione, e per non aver valorizzato la protrazione dello stato detentivo oltre tale data. La Corte ha accolto il terzo motivo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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