Appropriazione indebita dell’amministratore di sostegno lede l’immagine del Ministero (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 154 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno, dal momento in cui assume le funzioni mediante giuramento, è qualificabile come pubblico ufficiale e, in quanto organo ausiliario del Giudice Tutelare, è legato da un rapporto di servizio al Ministero della Giustizia. La condotta con cui il medesimo si appropri delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione integra il delitto di peculato. Tali fatti, accertati con sentenza penale irrevocabile, ledono l’interesse non patrimoniale, ma suscettibile di valutazione economica, del Ministero della Giustizia all’integrità della propria immagine e del proprio prestigio, configurando il danno all’immagine della P.A. quale danno-conseguenza ascrivibile al danno esistenziale, risarcibile ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un soggetto, amministratore di sostegno di una persona assistita, al quale era stato contestato di essersi ripetutamente appropriato, nel periodo dall’1/10/2011 al 7/4/2016, di somme di denaro di pertinenza dell’assistito, per un ammontare complessivo, accertato in sede penale, di euro 5.329,68. Tali condotte erano state qualificate come peculato continuato ai sensi degli artt. 81 cpv. e 314 c.p. e il convenuto era stato condannato con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, confermata in appello dalla Corte di Appello di Ancona e divenuta irrevocabile in data 17/5/2023. La Procura contabile ha quindi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno all’immagine del Ministero della Giustizia, quantificato in € 10.600,00, quale importo pari al doppio delle utilità illecitamente conseguite, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito. Nel merito, ha affermato la propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’amministratore di sostegno, organo ausiliario del Giudice Tutelare, svolge funzioni volte ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria, con la conseguente sussistenza di un rapporto di servizio con l’Amministrazione della Giustizia. In ragione di tale qualifica, ha rammentato la giurisprudenza per cui la condotta di appropriazione delle somme di denaro dell’assistito integra il delitto di peculato, come nel caso di specie, accertato con sentenza penale passata in giudicato.
Quanto all’ammissibilità dell’azione, la Corte ha rilevato la ricorrenza delle condizioni richieste dall’art. 51, comma 7, c.g.c.: l’avvenuta commissione, da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di servizio, di uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e l’accertamento del reato mediante sentenza di condanna irrevocabile, emessa dal Giudice penale nei confronti dell’autore del fatto illecito.
Il Collegio ha quindi qualificato il danno all’immagine della P.A. quale danno-conseguenza ascrivibile alla categoria del danno esistenziale, rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., e suscettibile di valutazione economica, richiamando i consolidati arresti delle Sezioni Riunite e della Cassazione a Sezioni Unite.
Nel merito, la Corte ha ritenuto dimostrato che i comportamenti delittuosi del convenuto hanno leso l’interesse del Ministero della Giustizia all’integrità della propria immagine e del proprio prestigio. A tal fine, ha valorizzato l’ampia diffusione mediatica della vicenda, sia sulla stampa locale sia attraverso cronache on line, evidenziando la gravità delle condotte, la loro reiterazione nel tempo, l’entità delle somme sottratte e la carica pubblica rivestita dal convenuto. In accoglimento della domanda attorea, ha quindi condannato il convenuto al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 10.600,00, determinata in via equitativa sulla base dei parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza e di quanto disposto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, con gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e la rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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