Differimento d’udienza senza obbligo di comunicazione alla parte non costituita (Cass. civ. Sez. 3 n. 24953 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio generale a tutela del contraddittorio impone che il differimento di un’udienza, che non abbia una successiva udienza desumibile da prescrizioni normative, sia comunicato alle parti già costituite. Specularmente, va comunicato personalmente anche alle parti non costituite soltanto l’anticipo dell’udienza, ossia l’anticipazione che la parte non costituita non può attendersi. Qualora invece si tratti di un differimento, la parte non costituita può sempre costituirsi fino alla nuova udienza e, ove in quel momento constati che l’udienza non si tiene, solo costituendosi acquisisce il diritto alla comunicazione dell’ulteriore rinvio, se non già stabilito. La prescrizione dell’art. 82 disp. att. c.p.c., relativa alla comunicazione del decreto alle parti non presenti alla pronuncia, va riferita esclusivamente alle parti costituite non presenti, non potendosi configurare, nel rito civile, una parte processualmente presente seppure non costituita a mezzo di patrocinio tecnico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di una società di fornitura di energia, poi divenuta società benefit, per il rimborso di una somma attestato dal debitore medesimo. L’ingiunta aveva proposto opposizione, eccependo di aver già pagato a mezzo di bonifico dall’estero, e il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione. La sentenza era stata confermata dal Tribunale in sede di appello, che aveva altresì condannato l’appellante ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, rilevando che il pagamento era già evincibile dal conto corrente del creditore un anno prima del ricorso monitorio. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 319 c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza, per non aver il Tribunale considerato che la parte, non costituita in primo grado, avrebbe potuto costituirsi sino alla prima udienza, la cui data, essendo stata differita sine die, avrebbe dovuto essergli comunicata personalmente.
La censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha chiarito che la parte ricorrente confonde il termine per la costituzione con il diritto alle comunicazioni. Il differimento di un’udienza che non abbia una successiva udienza desumibile da prescrizioni normative va comunicato alle parti costituite; diversamente, nell’ipotesi di anticipo, la comunicazione personale è doverosa anche verso la parte non costituita, perché si tratta di un’anticipazione che quest’ultima non può attendersi. In caso di differimento, invece, la parte non costituita conserva la facoltà di costituirsi fino all’udienza differita e solo nel momento in cui sceglie di costituirsi acquisisce il diritto alla comunicazione del rinvio, qualora la nuova udienza non sia già fissata; in mancanza, non le resta che verificarlo personalmente.
La Corte ha precisato che anche la prescrizione dell’invocato art. 82 disp. att. c.p.c., in tema di decreto comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento, va riferita alle parti costituite non presenti, non potendosi immaginare una parte processualmente “presente” seppure non costituita a mezzo di patrocinio tecnico. Ne deriva l’esclusione di un obbligo di comunicazione quale quello preteso e, conseguentemente, l’esclusione della violazione del contraddittorio.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Seppure il Tribunale avesse erroneamente individuato l’oggetto del secondo motivo di appello, descrivendolo come incentrato sulla dichiarazione di contumacia, il tema risulta assorbito da quanto già osservato in relazione alla prima censura, senza alcun interesse ulteriore. In ogni caso, l’eventuale errore del giudice di appello avrebbe integrato un errore revocatorio, non deducibile in sede di legittimità. Sono rimaste, inoltre, incensurate le statuizioni relative all’accertamento dell’insussistenza del credito e alla condanna per responsabilità processuale aggravata.
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Nota della Redazione
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