Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio per il pagamento della somma determinata (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 49 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile – d.lgs. n. 174/2016 – costituisce modalità deflattiva del giudizio di responsabilità amministrativa, volta a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La definizione del giudizio presuppone il versamento, nel termine perentorio fissato dal decreto di accoglimento, della somma ivi determinata. L’accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giustizia.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio una medica specializzanda – componente dell’equipe che aveva eseguito un parto cesareo – per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale, diretto e indiretto, subito dall’azienda ospedaliera a seguito della dimenticanza di una garza nell’addome della paziente, che aveva reso necessario un secondo intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo.
Nel corso del giudizio la convenuta, sul parere favorevole del pubblico ministero, aveva chiesto la definizione mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., con pagamento della somma onnicomprensiva di euro 250,00, pari al 40% della somma contestata in citazione, con compensazione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accolto la richiesta con decreto, determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione, nonché l’udienza camerale per l’accertamento dell’avvenuto adempimento.
La difesa ha depositato la ricevuta del bonifico della somma determinata a favore dell’amministrazione e l’attestazione di incasso da parte dell’azienda ospedaliera.
La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio nei confronti della convenuta, compensando le spese di giustizia, rilevando la natura deflattiva dell’istituto e la sua funzione di assicurare l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario.
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Nota della Redazione
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