Pensione di reversibilità all’orfana inabile dalla sola domanda (Corte dei Conti Sez. I App. n. 122 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante all’orfana maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, pur decorrendo ordinariamente dal giorno successivo alla morte del dante causa, è soggetta alla regola generale di cui all’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per le liquidazioni a domanda. Ove l’istanza sia presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. La decorrenza del trattamento non può pertanto essere fissata alla data del decesso del dante causa, ma alla data della domanda, quando questa sia tardiva oltre il biennio.
Il Fatto
La controversia trae origine dal silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata il 1/10/2019 da un’orfana maggiorenne inabile, volta al riconoscimento della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, pensionato ex INPDAP, avvenuto il 29/6/2010. Adita la giurisdizione ordinaria, il giudice declinava la giurisdizione e la causa veniva riassunta dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, che accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto alla prestazione con decorrenza dal 1/7/2010, primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.
L’INPS proponeva appello limitatamente alla statuizione concernente la decorrenza, deducendo la violazione dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, in base al quale la domanda presentata oltre due anni dal sorgere del diritto determina l’effetto del pagamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. L’appellata, non costituita nel grado, chiedeva comunque il riconoscimento del diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente circoscritto l’unico profilo controverso alla decorrenza del trattamento di reversibilità, essendo rimaste incontestate le statuizioni di primo grado relative alla sussistenza dei requisiti di inabilità e di vivenza a carico. Il giudice di prime cure aveva ritenuto spettante alla superstite il trattamento dal 1/7/2010, sul presupposto che la pensione di reversibilità decorra dal giorno successivo alla morte del dante causa.
Tale soluzione è stata ritenuta incoerente con il disposto dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. La Corte ha osservato che, sebbene la pensione di reversibilità decorra ordinariamente dal giorno successivo al decesso, trattandosi di prestazione erogabile a domanda, quando l’istanza sia presentata oltre il biennio dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Nella fattispecie, essendo incontroverso che la domanda era stata formalizzata in data 1/10/2019, ben oltre la soglia biennale dal decesso del 29/6/2010, la Corte ha ritenuto che il trattamento avrebbe dovuto decorrere dal 1/11/2019, primo giorno del mese successivo alla domanda. L’appello è stato pertanto accolto, con riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alla decorrenza.
La Corte ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese del grado, considerato che l’appellata non si era costituita e che aveva comunque rimesso al giudicante l’individuazione di una decorrenza diversa da quella più favorevole. Il dispositivo riconosce alla superstite il diritto alla pensione di reversibilità a far data dal 1/11/2019, nonché al pagamento degli eventuali ratei arretrati nei termini stabiliti dal primo giudice.
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Nota della Redazione
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