Cessazione materia del contendere per ricalcolo TFS e prosecuzione pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 46 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio e quella di rideterminazione del trattamento pensionistico, pur fondate sulla medesima causa petendi — la mancata valutazione di contributi relativi a un anno di servizio —, seguono percorsi giurisdizionali differenti e possono essere definite separatamente. Il giudice contabile può pronunciare sentenza parziale ai sensi dell’art. 277, secondo comma, c.g.c. quando riconosce che per alcune domande non sia necessaria un’ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione risponda a un interesse apprezzabile della parte istante. La cessazione della materia del contendere, limitata alla domanda per la quale l’ente previdenziale abbia già provveduto al ricalcolo richiesto, non preclude la prosecuzione del giudizio sulle residue domande.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico in quiescenza, rilevava che il prospetto di liquidazione del proprio trattamento di fine servizio non includeva il periodo di servizio prestato nell’anno 2013, regolarmente certificato dall’amministrazione militare. Nonostante le numerose sollecitazioni via p.e.c. e gli incontri con gli uffici territoriali dell’INPS, l’istituto resistente non procedeva al ricalcolo, imputando l’ammanco alle mancate comunicazioni degli uffici della Marina Militare. Il ricorrente si avvedeva inoltre che il mancato computo dei contributi aveva inciso anche sul montante pensionistico, determinando una minore somma rispetto a quella spettante.
Esperita inutilmente una formale diffida ad adempiere, il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, chiedendo l’accertamento del diritto alla riquantificazione del trattamento di fine servizio e di quello pensionistico, con decorrenza dal 26 maggio 2023, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Si costituiva l’INPS, eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFS, la nullità del ricorso per genericità, l’assenza di prova dei versamenti contributivi e l’erroneità del calcolo della retribuzione pensionabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente rilevato che il giudizio, fondato su un’unica causa petendi — la mancata valutazione dei contributi relativi all’anno 2013 —, si era articolato in due domande distinte, relative rispettivamente alla nuova liquidazione del trattamento di fine servizio e a quella del trattamento pensionistico. Tali domande, pur avendo origine comune, richiedono percorsi differenti sotto il profilo giurisdizionale e sostanziale.
In via preliminare è stata disposta l’estromissione dal giudizio della Direzione di Amministrazione della Marina Militare, per difetto di legittimazione passiva. L’amministrazione militare, infatti, pur avendo provveduto alla sistemazione della posizione assicurativa del ricorrente tramite l’applicativo informatico, non è titolare del rapporto previdenziale controverso, essendo l’attività di calcolo di esclusiva competenza degli uffici previdenziali.
Quanto alla domanda di riquantificazione del trattamento di fine servizio, la difesa del ricorrente ha riconosciuto che l’INPS aveva nel frattempo provveduto al ricalcolo richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, alla quale l’istituto resistente non si opponeva. Tale richiesta anticipata ha consentito al giudice di definire la sola prima domanda, senza che fosse necessaria un’ulteriore attività istruttoria.
Il giudice ha quindi fatto applicazione dell’art. 277, secondo comma, c.g.c., che consente la pronuncia di sentenza parziale — applicabile anche d’ufficio secondo la giurisprudenza di legittimità — quando il giudice riconosce che per alcune domande non sia necessaria un’ulteriore istruzione e che la loro sollecita definizione sia di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza. Nel caso di specie, ricorrevano entrambe le condizioni: la domanda relativa al TFS era stata satisfatta dall’ente previdenziale ed era matura per la decisione, mentre la domanda concernente il trattamento pensionistico richiedeva ulteriori approfondimenti istruttori, avendo il giudice disposto l’audizione del responsabile dell’agenzia interna dell’INPS.
La Corte ha pertanto pronunciato sentenza parziale, accertando e dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di quantificazione del trattamento di fine servizio, con nulla per le spese, e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la residua domanda relativa alla rideterminazione del trattamento pensionistico.
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Nota della Redazione
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