Assenza di colpa grave nell’esternalizzazione del servizio di prevenzione e protezione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 87 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la nuova definizione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026, applicabile anche ai giudizi pendenti, richiede la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, valutata alla luce del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. La colpa grave può connotare tanto una condotta commissiva quanto una omissiva. Non è configurabile colpa grave in capo al direttore generale e ai dirigenti che abbiano disposto l’affidamento esterno del servizio di prevenzione e protezione quando la decisione sia stata assunta per fronteggiare una situazione di grave disorganizzazione del servizio interno, carenza di personale e urgenza di garantire la continuità della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguente esclusione della inescusabilità della condotta. Il mancato rilievo da parte del collegio dei revisori dei conti, pur non escludendo di per sé la gravità della colpa, può incidere sulla scusabilità della condotta se valutato unitamente ad altre circostanze.
Il Fatto
Con la sentenza n. XX del 23 novembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata aveva condannato il direttore generale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera al pagamento di somme complessivamente pari a circa novantasettemila euro per il danno erariale derivante dall’affidamento esterno, mediante convenzione Consip, dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il primo giudice aveva ritenuto illegittima l’esternalizzazione del servizio, quantificando il danno nei maggiori oneri sostenuti rispetto all’utilizzo del personale interno e applicando il potere riduttivo nella misura del 50% per il concorso del collegio dei revisori.
Avverso tale decisione proponevano appello principale e incidentale i tre convenuti, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’irritualità dell’azione contabile, l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità e l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, dopo aver riunito gli appelli ai sensi dell’art. 184 c.g.c., ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la cognizione del giudice contabile non incontra limiti quando si tratti di verificare la conformità alla legge degli atti di spendita del pubblico denaro, non venendo in rilievo il merito delle scelte discrezionali ma lo scrutinio di legittimità della condotta.
Ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni relative al conflitto di interessi dei soggetti che avevano redatto la relazione istruttoria, osservando che tale documento costituisce una prova documentale la cui valutazione spetta al giudice.
Nel merito, la Corte ha accolto le doglianze relative all’elemento soggettivo della colpa grave, richiamando la legge n. 1/2026 che, novellando l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, ha ridefinito la colpa grave come violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto o affermazione/negazione di fatti contrastanti con gli atti processuali. La Corte ha chiarito che la colpa grave può connotare sia condotte commissive sia omissive, respingendo la tesi difensiva secondo cui la nuova formulazione limiterebbe la responsabilità alle sole omissioni.
Applicando i nuovi parametri al caso concreto, il Collegio ha escluso la ricorrenza della colpa grave, valorizzando elementi fattuali specifici: la situazione di disordine organizzativo del servizio interno, attestata da provvedimenti disciplinari a carico del precedente RSPP e da verbali di prescrizione per violazioni della normativa antinfortunistica; la carenza di personale adeguatamente formato, con soli tre addetti in possesso dei requisiti di aggiornamento professionale; l’urgenza di garantire la continuità del servizio di sicurezza a seguito dell’acquisizione di nuovi presidi ospedalieri.
La Corte ha rilevato che, sebbene l’art. 31, comma 6, lett. g), d.lgs. n. 81/2008 imponesse l’istituzione del servizio all’interno della struttura, la delibera impugnata non aveva determinato lo smantellamento dell’ufficio, che era rimasto preposto a un RSPP interno. La scelta di aderire alla convenzione Consip era inoltre intervenuta in un contesto in cui l’amministrazione, pur potendo adottare soluzioni alternative come la formazione del personale, non avrebbe potuto garantire nell’immediato la continuità del servizio. Il mancato rilievo da parte del collegio dei revisori, pur non essendo di per sé dirimente, è stato considerato elemento idoneo a incidere sulla scusabilità della condotta.
La Corte ha pertanto accolto gli appelli, riformando integralmente la sentenza di primo grado e liquidando le spese di lite a carico dell’azienda ospedaliera.
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Nota della Redazione
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