Reato associativo e nozione di organizzatore nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. 6 n. 1800 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 la stabile aggregazione di almeno tre soggetti, consapevoli di far parte di un organismo dedicato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, dotato di una struttura organizzativa, anche rudimentale e operante per un periodo limitato, purché sussista l’affectio societatis. La partecipazione associativa può essere desunta dalla costante disponibilità a fornire sostanze stupefacenti al sodalizio. La qualifica di organizzatore, a differenza di quella di promotore, ha connotazione esecutiva ed è compatibile con una posizione subalterna al vertice, spettando a chi gestisce in autonomia cessioni di droga o la riscossione di crediti. In tema di autoriciclaggio, la costituzione di un’impresa individuale con i proventi del narcotraffico integra condotta dissimulatoria, per il mutamento dell’intestazione soggettiva del profitto illecito. In tema di cessione di stupefacenti, la ricezione del prezzo della droga, anche successiva alla consegna, integra concorso nel reato se causalmente rilevante.
Il Fatto
Con sentenza del 10 novembre 2023, il Giudice dell’udienza preliminare di Messina condannava, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, per plurime cessioni di sostanze stupefacenti e per altri delitti, tra cui, per alcuni, il delitto di autoriciclaggio. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 gennaio 2025, in parziale riforma, rideterminava la pena per uno degli imputati, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del vincolo associativo, contestando il ruolo di promotore, di organizzatore e di partecipe, la configurabilità del reato di autoriciclaggio, l’erronea applicazione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo le censure in larga parte infondate, aspecifiche o inammissibili. Quanto al reato associativo, ha confermato la sussistenza di una struttura organizzata, dedita a un’intensa attività di acquisto e distribuzione di stupefacenti, caratterizzata da una chiara ripartizione di ruoli, da una base logistica e da utenze riservate. Ha precisato che la brevità del periodo di operatività dell’associazione non è elemento idoneo a escludere l’affectio societatis, né è richiesta un’organizzazione complessa, essendo sufficiente una struttura anche rudimentale che fornisca un supporto stabile al programma criminoso.
Con specifico riferimento al ruolo dei fratelli Settimo, la Corte ha affermato che la qualifica di organizzatore non richiede una posizione paritetica con il capo o promotore, essendo compatibile con un’attività di coordinamento svolta in posizione subalterna. Tale qualifica spetta altresì a chi, in autonomia, determini le cessioni di droga o gestisca pagamenti e controversie per forniture rilevanti. La rideterminazione del ruolo da promotori a organizzatori, non comportando una diversità di trattamento sanzionatorio, non ha integrato alcuna reformatio in peius.
In tema di autoriciclaggio, la Corte ha ritenuto che l’investimento dei proventi illeciti nella costituzione di un’impresa individuale intestata a uno degli imputati sia idoneo a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei capitali, integrando la condotta dissimulatoria richiesta dalla norma. Ha inoltre escluso la rilevanza delle deduzioni difensive circa la disponibilità di redditi leciti in capo ai familiari, in quanto basate su una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al concorso nel delitto di cessione di stupefacenti, la Corte ha affermato che la condotta di chi riceve il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra un’ipotesi di concorso nel reato, a prescindere dalla circostanza che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna. Ha infine ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, basata sulla gravità dei fatti e sulla personalità degli agenti, e ha dichiarato inammissibili o aspecifiche le doglianze inerenti alla valutazione delle prove, in quanto sollecitanti una rilettura del compendio istruttorio preclusa al giudice di legittimità.
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Nota della Redazione
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