La condotta susseguente al reato incide sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 3 n. 2443 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto opera anche per i reati di pericolo e di mera condotta, purché la valutazione sull’offesa al bene giuridico sia condotta secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022, il giudizio deve tenere conto della condotta susseguente al reato, ivi inclusi l’omesso o il tardivo adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore. Tale elemento non assume rilievo automatico, ma deve essere specificamente valutato dal giudice di merito, il quale è gravato di un precipuo onere motivazionale, anche ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui l’imputato era stato assolto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, dalla contravvenzione di cui all’art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 134, comma 1, del medesimo decreto. La condotta contestata consisteva nell’aver omesso di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS).
Con un unico motivo, il ricorrente censurava la sentenza per violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., deducendo l’omessa valutazione della condotta susseguente al reato, in considerazione della mancata ottemperanza alla prescrizione e del mancato pagamento della sanzione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver premesso che l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non presenta preclusioni generali per i reati di pericolo o di mera condotta, ha ricordato che la valutazione sulla tenuità richiede un giudizio complesso che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, deve essere condotto tenendo conto anche della condotta susseguente al reato.
Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato come il comportamento successivo, pur costituendo un mero post factum rispetto alla contravvenzione di mera condotta contestata, non possa incidere sulla valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo, che va compiuta con riferimento al momento del fatto. Esso, tuttavia, assume rilevanza nell’ambito della valutazione complessiva della fattispecie concreta, potendo essere valorizzato solo in tale quadro, senza automatismi negativi.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza in materia di illeciti ambientali e di sicurezza sul lavoro, precisando che l’omesso adempimento delle prescrizioni dell’organo accertatore costituisce un elemento che il giudice deve considerare. Ha inoltre chiarito che la condotta successiva non può, da sola, rendere particolarmente tenue un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma deve essere comunque oggetto di una motivazione specifica.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’esiguità dell’offesa e l’assenza di danno, ma aveva omesso di esaminare la circostanza dell’inottemperanza alla prescrizione. Per tale ragione, la Corte ha ravvisato un vizio motivazionale, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice verifichi e motivi se, alla luce dell’omesso adempimento, sussistano ancora i presupposti per riconoscere la causa di non punibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.