Recidiva biennale, benefici di legge e questioni non devolute in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 2853 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto della recidiva nel biennio, quando si fondi sull’apprezzamento del materiale probatorio e sulla ricostruzione del fatto, è rimessa al giudice di merito e la relativa motivazione, se congrua e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l’interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta. Ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma. La difesa ha dedotto, da un lato, l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio, non emergendo la prova che l’imputato fosse a conoscenza dell’accertamento giudiziale irrevocabile della violazione precedente; dall’altro, la violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. per non avere la Corte di merito concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato come le deduzioni del primo motivo di ricorso, pur apparentemente prospettate come vizio di legittimità, concernessero in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio. Dette valutazioni sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che il ricorrente non poteva non essere a conoscenza del provvedimento prefettizio di revoca della patente, regolarmente notificatogli, e ha dimostrato la ricorrenza della recidiva nel biennio sulla base dei precedenti riportati per il medesimo reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, con condanne divenute irrevocabili.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha rilevato come la questione concernente la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non fosse stata devoluta alla cognizione della Corte di merito. Nei motivi di appello, infatti, la difesa si era limitata a richiedere l’assoluzione del proprio assistito, senza formulare alcuna richiesta in ordine ai benefici di legge.
La Corte ha pertanto dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione. Con particolare riguardo ai benefici di legge, ha citato la pronuncia Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, secondo cui il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l’interessato non abbia formulato alcuna richiesta.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.