Sostituzione pena detentiva è valutazione discrezionale del giudice (Cass. pen. Sez. 7 n. 3370 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26/2019, si risolve in un errore su legge penale che non esclude il dolo, ex art. 5 cod. pen., integrando la disposizione il precetto penale di cui all’art. 7 del citato decreto-legge. La mancata concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o carente. La scelta tra pena detentiva e pene sostitutive non costituisce un diritto dell’imputato, ma esito di una prognosi discrezionale del giudice circa l’idoneità della misura a soddisfare le finalità rieducative e preventive, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord, per il reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza. La difesa aveva dedotto, tra l’altro, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, ritualmente richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo ordine di censure meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato l’avvenuta sottoscrizione del modulo da parte dell’imputato, l’irrilevanza della mancata acquisizione del modulo cartaceo e la chiara indicazione del rilievo ostativo di eventuali condanne per associazione mafiosa, nonché l’insussistenza di riscontri alla tesi difensiva circa il ricorso al medesimo CAF.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ignoranza o l’errore sui requisiti per percepire il beneficio si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., richiamando Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta incensurabilmente motivata con riferimento ai gravi precedenti penali e alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale al momento della domanda.
Con specifico riferimento alla sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui l’imputato sarebbe sostanzialmente titolare di un diritto alla sostituzione in presenza di una pena detentiva di breve durata. La prognosi di inidoneità delle pene sostitutive a garantire le finalità rieducative e preventive, formulata dalla Corte d’Appello con riferimento alla concreta fattispecie, è stata giudicata immune da criticità deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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