L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la declaratoria di prescrizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5558 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione i cui motivi siano manifestamente infondati e privi di specificità è inammissibile, non instaurando un valido rapporto di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, non consente di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La recidiva deve essere valutata come sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. Con tale mezzo, il difensore deduceva la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché la mancanza e l’illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla contestata recidiva e alla distanza temporale di dieci anni dal precedente reato. Infine, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati e assolutamente privi di specificità, in quanto riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della corte territoriale, che appariva logica e immune da vizi di legittimità.
Quanto all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha richiamato i limiti della configurabilità dell’errore scusabile della legge penale, evidenziando la forte discrepanza tra il reddito dichiarato e quello percepito dal nucleo familiare.
In punto di recidiva, i giudici di legittimità hanno ricordato che la valutazione deve essere ancorata a parametri individualizzanti, quali la natura dei reati, il tipo di devianza, la distanza temporale tra i fatti e l’omogeneità tra loro, come chiarito dalle Sezioni Unite Calabrese nel richiamo del precedente citato in sentenza.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., inclusa la prescrizione, richiamando il costante indirizzo delle Sezioni Unite. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue quella al versamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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