Inammissibile ricorso per qualifica indagato nella rivelazione di segreti (Cass. pen. Sez. 6 n. 6321 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti sentiti come testi, quando la qualità di indagato in procedimento connesso del dichiarante non risulti da elementi concreti ma sia una mera illazione difensiva. In tema di prova dichiarativa, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità della qualità di indagato al momento in cui le dichiarazioni vengono rese. La reiterazione in appello di censure già proposte e la contestazione generica di un principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite rendono inammissibile il motivo di ricorso.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di un dirigente amministrativo per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio. L’imputato, in servizio presso una Procura della Repubblica, aveva mostrato a un geometra il contenuto di un pacco anonimo, pervenuto in Procura, contenente copie di determine comunali e consentendogli di appuntarne i numeri identificativi.
Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni testi e della persona offesa, la violazione del termine a comparire in appello e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto il ricorso inammissibile, esaminando i motivi proposti.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni di soggetti che, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere escussi quali imputati in procedimento connesso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui spetta al giudice di merito verificare in termini sostanziali la qualità di indagato del dichiarante, a prescindere da indici formali. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano rilevato che non emergevano elementi a carico dei testi, né la loro iscrizione nel registro degli indagati, sicché la tesi difensiva si risolveva in una mera illazione.
Con riferimento alla posizione del soggetto che aveva ricevuto la rivelazione, la Corte ha rilevato che la sua audizione come teste era legittima, difettando il collegamento probatorio tra il reato di rivelazione di segreti d’ufficio e quello di abuso d’ufficio, di cui lo stesso era stato indagato. L’esame come testimone era inoltre consentito perché, quando la sua posizione era mutata a seguito dell’archiviazione, l’istruttoria dibattimentale non era ancora chiusa. Irrilevanti sono state infine ritenute le sue dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, in quanto le risposte date in esito alle contestazioni non avevano aggiunto nulla di decisivo a carico dell’imputato.
La Corte ha poi giudicato manifestamente infondati i motivi concernenti la qualificazione della condotta come colposa, esclusa dalla sentenza impugnata sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il reato di rivelazione di segreti d’ufficio è reato di pericolo e la valutazione dell’offesa va operata con giudizio prognostico ex ante.
Infine, in ordine alla violazione del termine a comparire in appello, il Collegio ha condiviso e riaffermato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 42124 del 2024, secondo cui la disciplina che ha introdotto il termine di quaranta giorni si applica ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.
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Nota della Redazione
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