Estradizione: nullità per omessa notifica all’ente richiedente (Cass. pen. Sez. 6 n. 9195 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di estradizione passiva, la condizione di reciprocità prevista dall’art. 702 cod. proc. pen. non richiede una simmetria di prestazioni tra gli Stati, ma soltanto la garanzia di una prestazione sostanzialmente equivalente. La rappresentanza dello Stato richiedente che abbia manifestato un esplicito interesse a partecipare all’udienza ha diritto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 704, comma 1, cod. proc. pen., a prescindere dalla nomina di un avvocato. La nomina del difensore ex art. 702 cod. proc. pen. è necessaria solo per assumere la veste di parte processuale e per proporre autonomo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 706 cod. proc. pen., mentre la partecipazione in qualità di soggetto interessato è ammessa anche senza assistenza tecnica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia aveva respinto la domanda di estradizione presentata dalla Repubblica Popolare della Cina per un cittadino cinese, richiesto per il reato di omicidio doloso, ritenendo non sufficienti le rassicurazioni dello Stato richiedente circa la non applicazione della pena di morte. La rappresentanza dello Stato cinese, che aveva chiesto di partecipare al procedimento camerale, aveva ricevuto un diniego dalla Corte territoriale sull’assunto della natura non pubblica dell’udienza. La sentenza era divenuta irrevocabile l’11 novembre 2025 e solo successivamente la comunicazione era giunta all’Ambasciata, che proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore nominato dal Sottobureau di Gaocheng del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato fondato il ricorso, superando le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’estradando. In primo luogo, ha ritenuto sussistente la condizione di reciprocità, valorizzando le note ufficiali dell’Ambasciata cinese che attestavano l’assenza di restrizioni alla partecipazione dello Stato italiano a procedure analoghe, precisando che non è necessaria una piena simmetria normativa ma una sostanziale equivalenza di trattamento.
La Corte ha poi affermato che l’intervento dello Stato richiedente è subordinato solo alla manifestazione di un esplicito interesse a partecipare, senza che sia richiesta alcuna formalità vincolante. Le disposizioni degli artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen. impongono alla cancelleria di notificare l’avviso di deposito della requisitoria e il decreto di fissazione dell’udienza anche al rappresentante dello Stato richiedente che abbia manifestato tale volontà, indipendentemente dalla nomina di un difensore. Nel caso di specie, la richiesta del Consolato del 29 settembre 2025 era tempestiva e inequivoca, e la conseguente omissione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza ha determinato la nullità della decisione.
Quanto alla legittimazione a ricorrere, la Corte ha operato una distinzione tra la partecipazione in qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., che non richiede la nomina di un avvocato, e l’assunzione della veste di parte processuale, che presuppone la nomina di un difensore ex art. 702 cod. proc. pen. Solo in quest’ultimo caso sorge la legittimazione a proporre autonomo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 706 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la violazione delle norme processuali ha impedito allo Stato richiedente di formalizzare il proprio intervento, rendendo rilevante, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la comunicazione della sentenza eseguita in data 18 novembre 2025 all’avvocato nominato. Il ricorso, proposto il 24 novembre 2025, è stato quindi ritenuto tempestivo. La Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per il giudizio.
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Nota della Redazione
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