Chiamata in correità e intercettazioni: annullamento per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. 6 n. 10074 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di rinvio che confermi la condanna fondandosi sul valore probatorio delle intercettazioni senza precisarne il contenuto e senza confrontarsi specificamente con le censure difensive, limitandosi a richiami apodittici alle valutazioni del primo giudice e degradando le dichiarazioni dei collaboranti a meri elementi di conferma logica. In tal caso deve disporsi un nuovo annullamento con rinvio per sanare i vuoti argomentativi riscontrati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, quale giudice del rinvio, aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. La sentenza era stata pronunciata in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva già censurato la carenza motivazionale della prima decisione di secondo grado.
L’imputato, ritenuto terminale di una filiera illecita di spaccio di cocaina, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità e lamentando la mancata sanatoria dei vuoti argomentativi già rilevati dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il giudice di rinvio ha effettivamente sanato alcune delle carenze motivazionali già censurate, offrendo risposte non censurabili su profili in precedenza trascurati. Tuttavia, la sentenza impugnata risulta nuovamente carente sul punto decisivo relativo al valore probatorio delle intercettazioni, cui la stessa Corte di merito attribuisce funzione centrale ai fini della conferma della responsabilità.
Il giudice di rinvio aveva ridimensionato la portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboranti, degradandole a elementi di mera conferma logica, utili al più a rafforzare la lettura delle conversazioni intercettate, espressamente considerate decisive per la condanna. Tale impostazione rendeva centrale la questione del contenuto e del significato dei colloqui captati.
La Corte, richiamando quanto già evidenziato nella precedente sentenza rescindente, osserva che la decisione impugnata presenta un tenore apodittico nella valutazione delle intercettazioni. Il giudice di secondo grado, infatti, si è limitato ad affermare che il contenuto delle conversazioni non potrebbe ritenersi ambiguo, condividendo le valutazioni del primo giudice e dando per positivamente accertato il ruolo attivo dell’imputato nello smercio di stupefacenti, senza precisare il contenuto delle conversazioni e senza confrontarsi puntualmente con le censure proposte dall’appello.
La Corte ritiene che tale impostazione equivalga a rendere una risposta solo apparente alle doglianze difensive, replicando i difetti della prima decisione. L’accoglimento del ricorso è fondato sulla necessità di un nuovo giudizio di rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per sanare i vuoti argomentativi.
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Nota della Redazione
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