Presunzioni del periculum e tempo silente nell’operatività cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 12676 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche quando la misura custodiale venga applicata per la prima volta dopo una sentenza di condanna, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In tal caso, il giudice deve calare nella fattispecie concreta gli elementi indicati dall’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., valutando se gli accertamenti contenuti nella sentenza e gli eventuali elementi sopravvenuti rafforzino o affievoliscano la presunzione. Ne deriva che la motivazione del provvedimento cautelare non deve dare conto della ricorrenza delle esigenze, bensì dell’apprezzamento delle ragioni di esclusione, che, se non evidenziate dalla parte, devono essere direttamente evincibili dagli atti. Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra i fatti contestati e l’adozione della misura non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile recesso dell’indagato dal sodalizio criminale, potendo essere valorizzato solo come uno degli elementi sintomatici dell’assenza delle esigenze cautelari. È, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione non previamente devoluti al Tribunale del riesame o che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dimostrarne la decisività attraverso la c.d. “prova di resistenza”.
Il Fatto
Con ordinanza del 28/07/2025, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza cautelare del 03/07/2025, con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere per due delitti associativi, di stampo mafioso e finalizzato al traffico di stupefacenti.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la violazione degli artt. 238, 405 e 407 cod. proc. pen., per essere state tratte le esigenze cautelari da dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese in altri procedimenti, nonché la mancata valorizzazione del notevole lasso temporale trascorso dai fatti, in base al quale l’attualità delle esigenze cautelari avrebbe dovuto essere esclusa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi e ritenendoli aspecifici, in parte non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte ha rilevato che la censura non era stata previamente dedotta nell’istanza di riesame, essendosi il difensore limitato a un generico rinvio all’atto di appello avverso la sentenza di condanna. Ha inoltre richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività tramite la c.d. “prova di resistenza”, ossia senza dimostrare che, espunto tale elemento, le residue risultanze non sarebbero state sufficienti a giustificare il medesimo convincimento.
Nel merito, la Corte ha esaminato la portata dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., il quale, una volta intervenuta una sentenza di condanna, impone di ancorare la valutazione delle esigenze cautelari agli esiti dell’accertamento di responsabilità e alle modalità del fatto. Ha quindi precisato che la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può operare anche per un’applicazione d’ufficio della misura successiva alla condanna, richiedendo una valutazione complessiva che consideri gli elementi della sentenza e gli eventuali fattori sopravvenuti, interni o esterni al processo.
Con riferimento al “tempo silente”, la Cassazione ha distinto i due orientamenti giurisprudenziali, affermando che il decorso del tempo non costituisce, da solo, prova dell’avvenuto recesso dal sodalizio, ma va valutato come uno dei possibili elementi per superare la presunzione. Nella specie, il Tribunale aveva correttamente apprezzato il fattore temporale alla luce della concreta gravità dei reati, della condanna a ventisette anni di reclusione e del ruolo apicale ricoperto dall’indagato, la cui perdurante operatività era attestata fino a luglio 2025, con la carica di “sesta” e i rapporti con esponenti di spicco del clan, rendendo la motivazione logica e coerente.
La Corte ha infine rilevato l’assenza di specifiche doglianze circa la scelta della misura, per la quale, trattandosi di associazione di tipo mafioso, opera la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in tremila euro.
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Nota della Redazione
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