Custodia cautelare, pericolo di reiterazione e valutazione della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 13363 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della gravità della condotta, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, deve essere compiuta con riferimento esclusivo ai reati per i quali la misura cautelare è stata confermata, restando irrilevante la derubricazione di altra e più grave imputazione. La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, per la evidente superfluità di tale motivazione, già ampiamente contenuta nella valutazione della ritenuta sussistenza di detta esigenza cautelare.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale del riesame, parzialmente accogliendo l’istanza, derubricava il tentato omicidio in minaccia aggravata, ma confermava la misura per i reati di detenzione e porto illecito di armi e resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione e inadeguate le misure meno afflittive.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale e la mancata motivazione rafforzata circa l’inapplicabilità di misure meno gravi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha preliminarmente rilevato che la valutazione della gravità della condotta non può considerarsi contraddittoria per effetto della derubricazione del reato di tentato omicidio, poiché il Tribunale ha correttamente valutato la pericolosità con riferimento esclusivo ai reati per i quali la misura è stata confermata: detenzione e porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto logica e conforme alle risultanze processuali la motivazione che desume la pericolosità sociale dal possesso e dall’uso di più armi in luogo pubblico, nel corso di una lite, nonché dalla successiva condotta dell’indagato che, presentatosi in caserma in stato di ebbrezza, aveva tentato di sviare le indagini. L’ordinanza impugnata ha inoltre logicamente valorizzato il mantenimento del possesso delle armi, non ritrovate, quale elemento di prognosi negativa, essendo tale condotta preordinata o a sviare le indagini o a reiterare i reati.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la totale incapacità di autocontrollo dell’indagato, emergente dalla reazione esorbitante a un presunto affronto e dalla violenza sproporzionata verso i Carabinieri. È stata altresì ritenuta logica la motivazione circa l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, ad impedire la reiterazione del reato, in considerazione del perdurare della lite e del mantenimento del possesso delle armi.
La Corte ha infine dichiarato infondata la doglianza circa la contraddittorietà della valutazione sulla futura concedibilità della sospensione condizionale, ribadendo il principio per cui la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dal motivare su tale prognosi, richiamando a sostegno le Sezioni Unite n. 1235 del 2011. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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