Uso personale stupefacente manifesta infondatezza motivo ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 13820 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, l’indagine circa la destinazione della sostanza all’uso personale ovvero allo spaccio deve essere effettuata dal giudice di merito valutando globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, senza che il superamento dei limiti tabellari di cui all’art. 73-bis d.P.R. n. 309/1990 determini una presunzione di destinazione della droga a uso non personale. Il dato ponderale, tuttavia, può legittimamente concorrere, unitamente ad altri elementi quali le modalità di coltivazione e di presentazione della sostanza, a fondare la conclusione della destinazione allo spaccio.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la coltivazione di un numero consistente di piante di marijuana con apprestamento di mezzi di tipo professionale.
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava mancanza e illogicità della motivazione in merito alla denegata configurabilità dell’uso personale dello stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha richiamato il consolidato principio di legittimità secondo cui l’indagine circa l’uso personale della sostanza deve essere condotta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, come già affermato da Sez. 4, n. 7191/2018 e da Sez. 6, n. 44419/2008.
La Corte ha precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga a un uso non personale. Il giudice è tenuto a valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo — che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili — le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione, come evidenziato da Sez. 3, n. 46610 del 2014.
Il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare tale conclusione, unitamente ad altri elementi.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano reso una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, di per sé rilevante, ma anche le modalità organizzate della coltivazione, supportata da un impianto elettrico e idraulico perfettamente funzionante e da strumentazione professionale, elementi che esulano dalla modesta coltivazione ad uso domestico.
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Nota della Redazione
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