Motivi nuovi e generici in Cassazione: inammissibilità per violazione della catena devolutiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 17642 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga, per la prima volta in questa sede, motivi di doglianza non formulati nell’atto di appello, in virtù del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i quali sanciscono la preclusione processuale a far valere in Cassazione questioni non devolute al giudice di secondo grado. La mancata produzione agli atti dei documenti su cui si fonda il motivo di ricorso e la mancata allegazione all’atto di impugnazione integrano una violazione dell’onere di autosufficienza, rendendo il motivo manifestamente infondato. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo un vizio di motivazione, si sostanzi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, sollecitando la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti dell’imputato per il reato di rapina. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. per l’omesso esame di un’istanza di rinvio dell’udienza e la conseguente lesione del diritto di assistenza e rappresentanza dell’imputato. La Corte ha rilevato come la questione fosse stata proposta per la prima volta solo in sede di legittimità, dal momento che nell’atto di appello la difesa si era limitata a formulare una mera riserva di ulteriori motivazioni, mai successivamente sciolta.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa ex art. 512 cod. proc. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto motivo nuovo. La questione, non essendo stata dedotta nei motivi di gravame, non poteva essere rilevata d’ufficio in Cassazione, poiché la regola posta dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. preclude la rilevazione di un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dal controllo della Corte di appello e non segnalato con i motivi di gravame.
La Corte ha, infine, ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. L’esame degli atti, consentito dalla natura in procedendo delle questioni, ha dimostrato l’insussistenza delle doglianze: l’istanza di rinvio non è stata rinvenuta né nel fascicolo né allegata all’atto di appello o al ricorso, con conseguente violazione dell’onere di autosufficienza; e le sommarie informazioni testimoniali erano state acquisite con il consenso della difesa, risultando per tabulas infondata la tesi della violazione delle prescrizioni codicistiche.
Il terzo motivo, di natura ripetitiva e generica, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che le critiche mosse alla motivazione, lungi dal sviluppare una critica puntuale al discorso giustificativo secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen., miravano a una rilettura delle emergenze processuali, sollecitando apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, ove la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
In ragione della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente determinata.
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Nota della Redazione
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