Nesso causale e legittimazione della parte civile nella ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17948 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale spetta non solo al soggetto passivo del reato, ma anche al danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. pen. e dell’art. 185 cod. pen.. Il rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto-reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia creato uno stato di cose tale che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato. La Corte di appello che, dopo aver accertato la condotta di ricettazione, neghi la risarcibilità del danno per la sola circostanza che esso sia stato cagionato dalla messa all’incasso del titolo, incorre in vizio di motivazione, poiché omette di valutare il nesso eziologico secondo il criterio della causalità adeguata.
Il Fatto
A seguito di un furto, la società assicuratrice emetteva un assegno di risarcimento, risultato poi provento del delitto. L’imputato versava tale assegno sul proprio conto corrente, determinando la necessità per la compagnia di provvedere nuovamente al pagamento dell’indennizzo dovuto al proprio assicurato.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16/11/2020, affermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione. La Corte di appello di Napoli, adita dalla parte civile, confermava il giudizio di colpevolezza ma escludeva la sussistenza di un danno risarcibile, ritenendo che lo stesso fosse stato cagionato dalla messa all’incasso del titolo, fatto integrante semmai il diverso reato di truffa per il quale non si procedeva. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, ravvisando la fondatezza del primo motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso causale. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ribadito che la legittimazione all’azione civile nel processo penale non spetta esclusivamente alla persona offesa, ma a chiunque abbia subito un danno eziologicamente collegato alla condotta illecita, in forza del disposto dell’art. 74 cod. proc. pen. e dell’art. 185 cod. pen..
Quanto alla valutazione del rapporto causale, il Collegio ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui il nesso sussiste anche quando il fatto-reato, pur non avendo cagionato direttamente il danno, abbia determinato uno stato di cose senza il quale l’evento dannoso non si sarebbe verificato. La Corte ha citato a sostegno Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015 e Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato come la motivazione della sentenza impugnata fosse carente e illogica. Dall’accertato versamento dell’assegno provento di furto sul conto dell’imputato è derivata la necessità per la compagnia di erogare nuovamente l’indennizzo; la condotta di ricettazione ha quindi posto in essere le condizioni senza le quali il danno non si sarebbe verificato. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata agli effetti civili.
In applicazione dell’art. 622 cod. proc. pen., la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale provvederà anche alla regolazione delle spese. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna alle spese processuali, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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