Utilizzabilità delle comunicazioni su criptofonini acquisite all’estero senza autorizzazione del giudice italiano (Cass. pen. Sez. 4 n. 17978 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le conversazioni e comunicazioni intercorse su piattaforme di messaggistica criptata, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a essa, possono essere acquisite dall’autorità italiana con ordine europeo di indagine senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice, trovando applicazione la disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti di cui agli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue l’esclusione della necessità di acquisire i provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti. Tale utilizzabilità trova limite solo nella rilevata violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, tra cui il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, e non anche nella mancata osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni dell’ordinamento italiano in tema di formazione e acquisizione degli atti. L’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di reati fine, aventi a oggetto un ingente quantitativo di cocaina. Il provvedimento si fondava, tra gli altri, sui contenuti di conversazioni scambiate tramite la piattaforma criptata SkyEcc, acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria francese e trasmesse a quella italiana mediante ordine europeo di indagine.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle comunicazioni assunte all’estero, la carenza di gravi indizi circa la consapevole e stabile partecipazione all’associazione e l’insussistenza delle esigenze cautelari e dei giudizi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità dei messaggi tratti da criptofonini, richiamando il diritto vivente consolidato dalle Sezioni Unite n. 23755 e 23756 del 2024. Queste pronunce hanno stabilito la piena utilizzabilità dei dati acquisiti all’estero, siano essi “dati freddi” o risultati di intercettazioni, in forza della disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti penali, senza che occorra una preventiva autorizzazione del giudice italiano. L’unico limite al loro impiego risiede nella verifica che non derivi una violazione dei diritti fondamentali protetti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, la cui allegazione grava sulla parte che eccepisce l’inutilizzabilità.
La Corte ha precisato che l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato dal sistema di comunicazioni per criptare i testi non integra di per sé una violazione dei diritti fondamentali. Il contenuto di ciascun messaggio è, infatti, inscindibilmente abbinato alla chiave di cifratura e una chiave errata non può decriptarlo, neppure parzialmente, con esclusione del pericolo di alterazione dei dati.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per aspecificità, risolvendosi le censure nella pedissequa reiterazione delle doglianze già prospettate in sede di riesame e puntualmente disattese dal Tribunale con motivazione logica e coerente. I giudici di legittimità hanno ribadito che il controllo sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura è consentito solo in caso di violazione di legge, di contraddittorietà insanabile o di manifesta illogicità della motivazione, non potendo trasformarsi in una alternativa valutazione del merito probatorio.
La Corte ha infine ritenuto non sindacabile la motivazione del Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione, fondato non solo sulla gravità dei fatti ma anche sulla personalità dell’indagato, desunta da precedenti specifici e dalla capacità di interagire con circuiti criminali, oltre che sulla perdurante operatività del sodalizio.
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Nota della Redazione
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