Revoca soggiornante di lungo periodo annullata per mancata valutazione sanitaria (TAR Lazio n. 6812 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il diniego e la revoca non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Le misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Il provvedimento deve escludere ogni automatismo tra condanna e revoca ed esprimere un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse dello straniero all’integrazione, considerando anche la sua condizione di salute.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto della Questura di Roma che ne disponeva la revoca e contestualmente rifiutava l’istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno. Il provvedimento si fondava sulla condanna definitiva riportata per i reati di cui agli artt. 81, 110, 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., non rilevando l’Amministrazione la condizione sanitaria dell’istante, invalido al 100% secondo il verbale della commissione medica del 5 agosto 2024.
A seguito dell’ordinanza cautelare favorevole, la Questura adottava un provvedimento di riesame che confermava integralmente la revoca, reiterando il giudizio di pericolosità sociale e omettendo ogni valutazione concreta e attuale della condizione personale e sanitaria dell’interessato. Tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (tra cui CdS, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4455 e CdS, sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4401), afferma che la gravità dei precedenti penali e la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica non dispensa l’Amministrazione dal fondare il proprio provvedimento su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero. Il giudizio di bilanciamento richiede un’adeguata considerazione dei legami familiari, del lavoro stabile, della dimora fissa e di ogni situazione comprovante un effettivo radicamento sul territorio.
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca risulta fondato su un automatismo tra condanna penale e revoca del titolo, senza che sia stato svolto il giudizio di pericolosità sociale richiesto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. La Questura non ha adeguatamente considerato la situazione sanitaria dell’istante, invalido al 100% e bisognoso di assistenza quotidiana continua, elemento che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione ai fini della determinazione del grado di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Collegio osserva inoltre che, trattandosi di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, la normativa europea esige una specifica valutazione in ordine alla minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Il riesame svolto dall’Amministrazione difetta proprio della valutazione di attualità e concretezza, limitandosi a fare riferimento alla presenza delle condanne senza un’idonea e approfondita motivazione degli altri elementi contemplati dalla norma.
In conclusione, il TAR accoglie il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di motivazione, annullando entrambi i provvedimenti impugnati, con spese di lite compensate per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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