Fornitore stabile di stupefacenti partecipa all’associazione (Cass. pen. Sez. IV n. 20948 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui l’associazione fa traffico, purché il rapporto assuma carattere durevole e sia accertata, a livello di gravità indiziaria, la coscienza e volontà del fornitore di contribuire al mantenimento del sodalizio e alla realizzazione del fine comune. L’esclusività del rapporto di fornitura non è elemento essenziale del giudizio di intraneità, che si fonda sulla stabilità nel tempo del legame e sull’affectio societatis. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione in materia cautelare, non sono sindacabili le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato e ha confermato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo di cui al capo 1 dell’incolpazione provvisoria, escluso il ruolo apicale e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. All’indagato si contestava di avere partecipato al sodalizio quale fornitore abituale di sostanze stupefacenti.
Avverso tale pronuncia l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, oltre a vizio di motivazione, per non essere emersa la stabilità del rapporto di collaborazione e per non avere il Tribunale argomentato sulla consapevolezza e volontà di contribuire all’operatività del gruppo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente delimitato il perimetro del proprio sindacato. Quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di legittimità verifica solo se il merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni del proprio convincimento, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Non è consentito il controllo delle censure che, pur formalmente dirette alla motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate: principio affermato da Sez. 2 n. 27866 del 17.06.2019 e ribadito da Sez. Un. n. 11 del 22.03.2000, secondo cui la pronuncia cautelare riposa su indizi e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Nel merito, il ricorrente aveva censurato solo la ritenuta partecipazione al sodalizio, senza contestare l’esistenza obiettiva dell’associazione né la gravità indiziaria relativa all’episodio di cessione. Il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato l’orientamento secondo cui la veste di partecipe può essere riconosciuta a chi si renda disponibile a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, così da determinare un rapporto durevole, ancorché non esclusivo (Sez. 6 n. 566 del 29.01.2015). Non ostano alla costituzione del vincolo la diversità degli scopi personali, degli utili o il contrasto tra gli interessi economici dei singoli partecipi (Sez. 2 n. 51714 del 23.11.2023; Sez. 4 n. 19272 del 12.06.2020; Sez. 6 n. 3509 del 10.01.2012).
La Corte ha poi precisato che la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto di interessi, sia argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo, il proprio stabile contributo alla permanenza della societas sceleris. È necessario che le attività siano poste in essere con la consapevolezza di agire in un’organizzazione in cui gli apporti dei singoli si integrano strumentalmente, con una continuità tale da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale.
Quanto alle censure sull’esclusività del rapporto, la Corte ha ribadito che essa non è elemento essenziale del giudizio di intraneità, che si fonda sulla stabilità del rapporto e sulla consapevolezza di contribuire all’operatività del gruppo. I giudici del riesame hanno valorizzato conversazioni intercettate da cui emerge un canale stabile di approvvigionamento, il vincolo di reciproca mutualità desumibile dalle dilazioni di pagamento e dalle condizioni di favore, la rendicontazione dei proventi e la programmazione di nuove transazioni, nonché il ruolo di emissario del nipote, in costante contatto telefonico con l’indagato. Irrilevante è rimasta la mancata affermazione della gravità indiziaria sui reati fine, poiché l’affectio societatis emerge dai colloqui. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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