Correzione dell’errore materiale de plano e nullità del provvedimento (Cass. pen. Sez. III n. 21137 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il provvedimento che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale, poiché il rinvio operato dall’art. 130, comma 2, cod. proc. pen. con la formula ampia “a norma dell’art. 127” richiama l’intera disposizione e non le sole forme dell’udienza camerale. L’adozione de plano del provvedimento di correzione, senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, determina una nullità di ordine generale in base al combinato disposto degli artt. 178 e 127, comma 5, cod. proc. pen., rimediabile con il ricorso per cassazione quando il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, per aver occultato e distrutto, quale legale rappresentante di una società, la documentazione contabile obbligatoria relativa a più anni d’imposta. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma, gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Proposto ricorso per cassazione, questo era stato dichiarato inammissibile.
Successivamente, su richiesta dell’Ufficio esecuzione, la Corte territoriale aveva disposto de plano la correzione del dispositivo della sentenza di secondo grado, ritenendo errore materiale l’omessa dicitura “conferma nel resto la sentenza impugnata”. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 546 e 547 cod. proc. pen. e l’illegittimità della procedura di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della ricorribilità del provvedimento di correzione dell’errore materiale. Il Collegio dà continuità all’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione è impugnabile, richiamando Sez. I n. 46504 del 2022, ove si è precisato che l’espressione “a norma dell’art. 127” coinvolge anche il regime di impugnabilità del provvedimento finale.
Viene superato l’orientamento opposto, fondato sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen., espresso dalle risalenti Sez. V n. 43989 del 2009 e Sez. I n. 23176 del 2002. La Corte valorizza la distinzione, già elaborata da Sez. U. n. 17 del 1992, tra la formula ampia “a norma” e quella circoscritta “nelle forme”: solo la prima implica la ricezione completa del modello procedimentale, compresa la ricorribilità del comma 7, mentre la seconda riguarda la sola regola di svolgimento dell’udienza camerale, come affermato da Sez. III n. 5454 del 2022.
Accertata l’ammissibilità del ricorso, la Corte rileva che l’art. 130 cod. proc. pen. impone al giudice di provvedere in camera di consiglio, con avviso alle parti, consentendo loro di presentare memorie, comparire e essere sentite. L’adozione de plano del provvedimento, senza fissazione dell’udienza e senza avviso, integra una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., secondo il principio pacifico ribadito da Sez. IV n. 8612 del 2022.
Il Collegio precisa che la nullità è deducibile quando il ricorrente alleghi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale, come nel caso di specie, avendo egli rappresentato la possibilità di far valere gli argomenti esposti nel primo motivo, il cui esame nel merito resta precluso dalla nullità riscontrata (Sez. I n. 20984 del 2020; Sez. V n. 28085 del 2019).
Il secondo motivo è dunque fondato. Il provvedimento impugnato è annullato con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio, restando assorbita ogni ulteriore censura.
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Nota della Redazione
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