Prevalenza dell’improcedibilità per difetto di querela sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 21197 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la declaratoria di improcedibilità per difetto o invalidità della querela prevale su quella determinata dall’estinzione del reato per prescrizione, poiché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto. La declaratoria di prescrizione intervenuta in appello con conferma delle statuizioni civili deve conformarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. Il rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l’annullamento delle disposizioni concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali. Ne deriva l’annullamento con rinvio al giudice penale quando occorrano accertamenti in fatto sulla legittimità dell’esercizio dell’azione penale.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per il reato di truffa a compagnia assicurativa, in quanto estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di legge per avere la Corte territoriale ignorato il primo motivo di appello. In quel motivo si chiedeva la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela e se ne eccepiva l’invalidità per assenza della firma congiunta del rappresentante legale della società e del suo delegato. La questione centrale riguardava la prevalenza della declaratoria di improcedibilità rispetto a quella di estinzione per prescrizione, anche in ragione degli effetti sulle statuizioni civili confermate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi. Ha preliminarmente osservato che la declaratoria di prescrizione del reato, in presenza di una conferma delle statuizioni civili, avrebbe dovuto conformarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.
Dall’esame dell’atto di appello è emerso che la Corte territoriale ha effettivamente ignorato il primo motivo di impugnazione, con il quale si era chiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, sulla base di valutazioni tratte dal merito e relative al momento in cui la parte civile aveva preso piena conoscenza del fatto, oltre che alla validità formale dell’atto di querela.
La Corte ha affermato che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall’estinzione del reato per prescrizione. Il principio è stato ribadito richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 49783 del 24/09/2009, secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto, e ciò vale finanche in caso di morte dell’imputato.
Poiché per rispondere al primo motivo di appello sono necessari accertamenti in fatto preclusi al giudizio di cassazione, inerenti alla stessa legittimità dell’esercizio dell’azione penale e con effetti a cascata sulle statuizioni civili, l’annullamento con rinvio va effettuato al giudice penale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rinvio al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l’annullamento delle disposizioni concernenti l’azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell’imputato agli effetti penali, come affermato da Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025 e da Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.