Resistenza a pubblico ufficiale e particolare tenuità non esclude agenti (Cass. pen. Sez. II n. 21204 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni, poiché il divieto posto dall’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ne consegue che la sentenza di appello che abbia escluso l’esimente fondandosi esclusivamente su tale disposizione è viziata da motivazione apparente e va annullata con rinvio. L’illegittimità costituzionale opera ex tunc e impedisce ogni ulteriore applicazione della norma caducata.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25/09/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese il 20/10/2022 per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., rigettando la richiesta di proscioglimento fondata sull’art. 131-bis cod. proc. pen.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione sul rigetto della particolare tenuità. I giudici di appello avevano escluso l’esimente applicando l’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen., che la precludeva per i delitti commessi contro agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni; disposizione, però, già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 172 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha motivato il rigetto limitandosi a rilevare che l’applicazione dell’esimente era espressamente esclusa, per il reato contestato, dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, cod. pen. La decisione di appello poggia dunque su una base normativa che non è più in vigore.
La Suprema Corte rileva che, dopo la pronuncia della Corte di appello, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen., se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il giudice di legittimità ricorda che l’illegittimità costituzionale opera ex tunc: la disposizione caducata non può più trovare applicazione nell’ordinamento. Ne deriva l’inesistenza della motivazione adottata dalla Corte territoriale, costruita esclusivamente su quella norma.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo, che dovrà rivalutare la richiesta di proscioglimento alla luce della pronuncia costituzionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.