Revoca della sospensione condizionale per esito negativo del percorso di recupero (Cass. pen. Sez. I n. 21224 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., la preclusione del giudicato esecutivo non opera quando siano prospettati elementi pregressi che non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del primo decidente. L’evento condizionante la conservazione del beneficio non è la formale frequentazione del corso, ma le concrete modalità della partecipazione e il raggiungimento del recupero cui il percorso è finalizzato. Il giudice dell’esecuzione può quindi revocare la sospensione già disposta per esito positivo quando l’art. 18-bis disp. att. cod. pen. gli consenta di rivalutare la rispondenza degli obiettivi raggiunti alle prescrizioni impartite.
Il Fatto
Con sentenza del 21 febbraio 2024, divenuta irrevocabile l’8 marzo 2024, al condannato era stata concessa la sospensione condizionale della pena per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti specializzati. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 3 settembre 2025, aveva disposto l’esecuzione della sentenza applicando il beneficio, sulla base della documentazione UEPE attestante l’esito positivo del percorso.
Successivamente il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio. Il Tribunale ha valorizzato i fatti nuovi emersi in altro procedimento penale, nel quale era stata applicata misura cautelare per reiterate condotte vessatorie in ambito domestico, e ha rilevato che il condannato aveva partecipato a soli quattordici incontri a fronte dei quarantotto previsti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, che denunciano la violazione della preclusione del giudicato esecutivo. Il principio richiamato è consolidato: la preclusione derivante da preesistente giudicato non opera non solo quando siano dedotti elementi nuovi, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando siano prospettati elementi pregressi che non siano stati considerati, neppure implicitamente, dal primo decidente. Il precedente definitivo copre le sole questioni dedotte ed effettivamente decise, non quelle meramente deducibili.
Il ricorrente, secondo la Corte, non si confronta con il ragionamento dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha valorizzato gli elementi acquisiti in altro e più recente procedimento penale, nel quale il condannato è stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per minacce e lesioni ai danni degli stessi familiari vittime delle condotte maltrattanti. Si tratta di elementi non oggetto di valutazione nella precedente decisione del 3 settembre 2025, fondata in via esclusiva sul formale esito positivo attestato dall’UEPE.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio, riservata al giudice del merito, e infondato nella censura sull’interpretazione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge n. 69/2019, modificato dall’art. 2, comma 13, della legge n. 134/2021 e da ultimo sostituito dall’art. 15 della legge n. 168/2023. La norma richiede la partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e il superamento con esito favorevole del percorso.
La Corte richiama il sistema delineato dall’art. 18-bis disp. att. cod. pen., che attribuisce al giudice il controllo del positivo superamento della prova, mediante la valutazione dei contenuti delle relazioni degli enti e la verifica delle eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca. L’evento condizionante la conservazione del beneficio non è la formale partecipazione, ma le concrete modalità della frequenza e il raggiungimento del recupero.
In linea con tale interpretazione, l’ordinanza ha pertinentemente osservato che il percorso non aveva conseguito un risultato positivo, non solo per lo scarso impegno e il numero ridotto di incontri, ma soprattutto per la reiterazione delle condotte vessatorie in concomitanza con la frequentazione del corso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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