Rescissione del giudicato e prova dell’incolpevole ignoranza del processo (Cass. pen. Sez. III n. 22992 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., il giudice non può fondare il rigetto dell’istanza su una presunzione di conoscenza del procedimento derivante dalla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. L’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo deve essere accertata in positivo, senza inversione dell’onere probatorio a carico del condannato. La mancanza di diligenza nell’informarsi sullo stato del procedimento non integra automaticamente la volontaria sottrazione al processo. Il difensore d’ufficio non è onerato di dichiarare l’assenza di contatti con l’assistito, né la sua presenza in dibattimento dimostra di per sé l’effettiva conoscenza in capo all’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di rescissione del giudicato avverso una sentenza emessa, in sua assenza, dal Tribunale di Lodi. La Corte d’appello di Milano rigetta l’istanza, ritenendo che il condannato fosse stato reso edotto delle indagini e che, avendo eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, fosse onerato di informarsi periodicamente sullo stato del procedimento.
Il ricorrente impugna l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 629-bis, 179, 420-bis, comma 5, e 420-quater cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale abbia fatto applicazione di una presunzione di conoscenza incompatibile con l’attuale assetto normativo e con il dictum delle Sezioni Unite Ismail.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato e affronta anzitutto il profilo intertemporale. L’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che, quando nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto sia stata già pronunciata ordinanza di procedersi in assenza, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di assenza, comprese quelle sulla rescissione del giudicato. Poiché la dichiarazione di assenza è avvenuta all’udienza del 05/10/2020, si applica la disciplina previgente dell’art. 629-bis cod. proc. pen., che consente la rescissione al condannato che provi l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Nel merito, la Corte rileva che la decisione territoriale ha disatteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite Lovric e dalle Sezioni Unite Ismail. Secondo le Sezioni Unite, l’art. 629-bis cod. proc. pen. è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione, e il giudice della rescissione deve valutare la sintomaticità dei comportamenti dell’imputato senza automatismi.
La Corte ricorda che spetta al giudice la verifica, sulla base delle deduzioni di parte, che l’assenza sia stata effetto di incolpevole ignoranza, con possibilità di intervento integrativo esercitabile anche d’ufficio per chiarire aspetti ambigui. Il collegamento tra l’art. 629-bis e l’art. 420-bis cod. proc. pen., già evidenziato dalle Sezioni Unite Burba, impone di ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni le coordinate interpretative.
Quanto al caso concreto, l’ordinanza impugnata ha argomentato che era onere dell’imputato informarsi periodicamente, avendo i recapiti del difensore. Tale rilievo non rispetta il dictum delle Sezioni Unite Ismail: la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non integra automaticamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e non fonda alcuna presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, che deve essere accertata in positivo come conoscenza effettiva.
Neppure è corretta l’ulteriore ratio decidendi fondata sulla mancata rappresentazione, da parte del difensore d’ufficio, dell’assenza di contatti con l’assistito: il difensore non è onerato di tale obbligo informativo, e la sua partecipazione alle udienze non dimostra l’effettiva conoscenza in capo al ricorrente. L’ordinanza si è quindi sottratta alla verifica che il giudice della rescissione deve compiere. La decisione è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
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Nota della Redazione
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