Proroga del 41-bis: prognosi di collegamento e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 25072 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, il giudice di merito deve verificare l’attualità dei presupposti di cui all’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., ossia la perdurante capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, tenuto conto del profilo criminale, della posizione rivestita, della operatività del sodalizio, delle nuove incriminazioni, degli esiti del trattamento e del tenore di vita dei familiari. In sede di legittimità, ove l’ordinanza abbia esplicitato tale verifica, l’argomento difensivo che opponga una prognosi alternativa deve dimostrare non già la mera illogicità della valutazione, bensì la radicale apparenza della motivazione, ossia la sua assoluta carenza dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Le deduzioni che non si confrontano con gli elementi decisivi del percorso logico dell’ordinanza sono inammissibili per aspecificità, quelle che non individuano il punto aggredito per genericità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 27 marzo 2026, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di art. 41-bis ord. pen. Il condannato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, che il Tribunale non avrebbe effettuato una reale verifica dei presupposti attuali della misura, non avrebbe esaminato in concreto il materiale istruttorio, non avrebbe svolto istruttoria sul contesto esterno al carcere e non avrebbe valutato la significatività delle dichiarazioni dei collaboratori. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la rimodulazione organizzativa del mandamento di appartenenza, con la formazione di una nuova articolazione facente capo a soggetti diversi. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità; la difesa ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma attributiva di potere. L’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. consente la sospensione delle ordinarie regole del trattamento nei confronti di soggetti condannati o imputati per specifici reati, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione è prorogata quando risulta che la capacità di mantenere tali collegamenti non è venuta meno.
Il Collegio rileva che la verifica dei presupposti attuali non è assente: essa si rinviene nel provvedimento impugnato, che ha ricavato la capacità di mantenere collegamenti dal profilo criminale del ricorrente e dalla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza. Si tratta di due dei parametri di valutazione espressamente previsti dalla norma attributiva di potere, e la loro considerazione esclude il dedotto difetto di motivazione.
Quanto alla rimodulazione organizzativa del mandamento, con la formazione di una nuova articolazione facente capo a soggetti diversi, la Corte osserva che si tratta di evenienza del tutto normale nelle dinamiche dei sodalizi criminali, in cui, in occasione dello stato di detenzione degli esponenti apicali, avvengono modifiche degli assetti di potere. L’argomento non ha dunque sufficiente evidenza dimostrativa del venir meno della prognosi sulla capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’associazione.
La Corte sottolinea poi il peculiare ambito del giudizio di legittimità in materia: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, sicché l’argomento proposto dovrebbe dimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi, ma la radicale apparenza della motivazione. Richiamando una linea interpretativa ormai definita, il Collegio individua tale ipotesi nella motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito, ovvero con linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni del provvedimento (Sez. U n. 25080 del 28/05/2003; Sez. U n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U n. 33451 del 29/05/2014).
Ne consegue che le censure sull’esame del materiale istruttorio e sul contesto esterno sono inammissibili per aspecificità, perché non si confrontano con gli elementi ritenuti decisivi nel percorso logico dell’ordinanza e si limitano a sostituire a quella motivazione un percorso alternativo (Sez. II n. 17281 del 08/01/2019; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017). La deduzione sulla significatività delle dichiarazioni dei collaboratori è invece inammissibile per genericità, non consentendo di comprendere il punto della motivazione aggredito. Il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.