Tossicodipendenza e continuazione: il giudice deve motivare (Cass. pen. Sez. I n. 25309 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che sia investito di istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è tenuto a motivare sull’incidenza dello stato di tossicodipendenza del condannato, allorché la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione e documentazione. La scelta legislativa di inserire il riferimento alla tossicodipendenza nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto, che restano quelli dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, quale fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune. Ne deriva che la carenza di motivazione su tale specifico profilo integra violazione di legge e impone l’annullamento con rinvio del provvedimento, salvo che gli altri indicatori, come l’eccessiva distanza temporale tra i fatti, siano manifestamente di contraria valenza.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre provvedimenti di condanna: due per reati in materia di stupefacenti e uno per resistenza e lesioni. Il giudice territoriale ha escluso l’unicità del disegno criminoso, ravvisando piuttosto una generica propensione a delinquere, e ha ritenuto inverosimile che il condannato avesse potuto prevedere i fatti successivi al 31 dicembre 2010.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso ogni considerazione dello stato di tossicodipendenza allegato e documentato nell’istanza. La difesa ha evidenziato che il condannato era in carico al SerD dal 2001, dunque prima della commissione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce in termini generali i criteri di accertamento della continuazione. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale postula una rappresentazione unitaria dei diversi reati sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali, perché solo così può escludersi una successione di autonome risoluzioni criminose.
La Corte ribadisce che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo tipico dell’istituto. Richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, indica gli indici rivelatori della preordinazione unitaria: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Anche solo alcuni di tali elementi possono essere valorizzati, purché significativi.
Passando al profilo centrale, la Corte afferma che nella valutazione complessiva può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenza all’epoca dei reati. Il giudice è tenuto a motivare sul punto se la difesa ha allegato e documentato la condizione, ma ciò non determina l’automatico riconoscimento della continuazione. La scelta legislativa di inserire il riferimento nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica le caratteristiche dell’istituto: opera sul piano probatorio, quale possibile fattore di riconoscimento dell’ideazione comune.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non si è conformato a tali principi. La motivazione è inesistente quanto all’incidenza della tossicodipendenza, nonostante l’istanza contenesse un riferimento esplicito e fosse allegata una certificazione attestante che la condizione risale al 2001. Né gli altri argomenti spesi consentono di ritenere quella valutazione comunque ininfluente. La carenza di motivazione impone pertanto l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, libera nell’esito, per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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