Mandato di arresto europeo: necessaria motivazione sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 25552 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69 devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta. Il giudizio prognostico sul rischio di sottrazione deve essere ancorato a obiettivi elementi concreti della vita del consegnando. La sola esigenza di garantire la consegna non integra la necessità della misura, che l’art. 9, quarto comma, legge n. 69/2005 impone di motivare. La misura applicata in difetto di qualsiasi considerazione sugli indici cautelari è illegittima, con conseguente perdita di efficacia.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 21.04.2026, aveva applicato nei confronti di una donna richiesta in consegna in base a mandato di arresto europeo processuale emesso dall’autorità giudiziaria austriaca le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Cividale del Friuli e dell’obbligo di presentazione alla p.g. tre volte alla settimana.
Il difensore della ricorrente ha impugnato il provvedimento con un unico motivo. Ha dedotto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. s) legge n. 69/2005, l’obbligo della Corte di appello di rifiutare la consegna trattandosi di madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, oltre al radicamento stabile in Italia e all’insussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato per quanto di ragione. Ha anzitutto dichiarato manifestamente infondata la dedotta condizione ostativa alla consegna, in ragione dell’abrogazione dell’ipotesi invocata dalla difesa per effetto della riformulazione delle ipotesi di rifiuto, obbligatorio e facoltativo, di cui agli artt. 18 e 18-bis legge n. 69/2005.
Il nucleo del provvedimento riguarda le esigenze cautelari. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga devono essere valutati avuto riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta. Il giudice deve formulare un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato a obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178 – 01).
Su questa base il Collegio rileva che, nella specie, nessuna motivazione è stata espressa dal provvedimento impugnato in ordine alla necessità — prevista dall’art. 9, quarto comma, legge n. 69/2005 — della applicazione della misura cautelare. L’ordinanza si è limitata ad addurre la sola esigenza di garantire la consegna della ricorrente, in assenza di qualunque considerazione di elementi obiettivi e concreti a fondamento della prognosi cautelare, peraltro neanche formulata.
In completa assenza di qualsiasi indice a riguardo, si è imposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con declaratoria di perdita di efficacia delle misure cautelari applicate. La Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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